Cass. civ. n. 2173 del 22 gennaio 2024
Testo massima n. 1
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Raggruppamento di tipo orizzontale - Successiva costituzione di società consortile costituita per l’esecuzione dei lavori - Responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante - Fondamento.
In tema di appalto di lavori pubblici, la parte contraente con la stazione appaltante o con il general contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 8
Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26
DPR 05/10/2010 num. 207 art. 93
Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37