Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8806 del 4 aprile 2008

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8806 del 4 aprile 2008

Testo massima n. 1

L’avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura ad litem atteso che quella relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all’uopo occorra il rilascio di una nuova procura.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze