Art. 50 – Codice di procedura civile – Riassunzione della causa

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [44, 49] avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [disp. att. 125].

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [307, 310, 393].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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