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Articolo 50 Codice di procedura civile — Riassunzione della causa

Articolo 50 Codice di procedura civile — Riassunzione della causa

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [ 44, 49 ] avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [ disp. att. 125 ].

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [ 307, 310, 393 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2033/2017

L’omessa fissazione, ad opera del giudice di merito, del termine per operare la riassunzione a seguito di provvedimento di incompetenza, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo all’uopo il termine ex art. 50 c.p.c., destinato a trovare applicazione anche allorché si tratti di pronunzia resa ai sensi dell’art. 427 c.p.c.

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Cass. civ. n. 20105/2015

Il principio della “translatio iudicii” si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall’art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, anteriore alla l. n. 69 del 2009.

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Cass. civ. n. 19773/2015

In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d’inizio del processo è quello della notifica dell’atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente.

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Cass. civ. n. 14369/2015

Intervenuta una pronuncia declinatoria della competenza, il termine ivi fissato per la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente diviene irrilevante quando sia proposto regolamento ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., perché da quel momento lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Suprema Corte, qualunque essa sia (anche in rito, per declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità), sicché la riassunzione, in applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ., deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, in quello previsto dalla stessa norma.

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Cass. civ. n. 15753/2014

L’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell’istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

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Cass. civ. n. 6512/2014

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l’atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. — posto in essere malgrado la pednenza di impugnazione avverso la suddetta decisione — innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo al corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante.

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Cass. civ. n. 4215/2014

Nell’ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la “translatio iudicii” davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 11234/2013

A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all’indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.

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Cass. civ. n. 6691/2013

La disciplina della “translatio iudicii”, di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riguarda esclusivamente la decisione delle questioni di giurisdizione e non trova applicazione con riferimento alle questioni di competenza; ne consegue che è inammissibile il ricorso in riassunzione di domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposto, al fine di ottenere il trasferimento del rapporto processuale, davanti alla medesima corte d’appello la quale, già in precedenza adita con identica domanda, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed individuato come competente altra corte, rimanendo tale individuazione irretrattabile ove non impugnata dall’interessato, senza che venga così sottratta l’effettività della tutela del diritto della CEDU, in quanto rimessa, piuttosto, al giudice stabilito dalle regole interne di competenza.

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Cass. civ. n. 8723/2012

Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiari la propria incompetenza “ratione materiae” e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest’ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il rito applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia come agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella specie la controversia rientrasse effettivamente tra quelle agrarie

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Cass. civ. n. 6823/2010

La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.

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Cass. civ. n. 26327/2008

La sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell’incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall’art. 28 c.p.c., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell’art. 50 c.p.c. non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.

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Cass. civ. n. 23587/2008

In tema di competenza, non comporta nullità l’omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l’articolo 50, primo comma, c.p.c. prevede che, in tale caso, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

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Cass. civ. n. 8806/2008

L’avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura ad litem atteso che quella relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all’uopo occorra il rilascio di una nuova procura.

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Cass. civ. n. 7392/2008

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l’instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite.

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Cass. civ. n. 24444/2007

In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l’atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un atto di citazione dinanzi al tribunale che richiamava tutte le pregresse vicende processuali e in particolare l’atto di citazione dinanzi al pretore, la domanda riconvenzionale dei convenuti eccedente la competenza per valore del giudice adito, la sentenza di incompetenza emessa dal pretore contenente la fissazione dei termini per la riassunzione dinanzi al tribunale, aveva escluso potesse qualificarsi l’atto come di riassunzione in difetto di una espressa dichiarazione, contenuta nell’atto, in tal senso).

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Cass. civ. n. 15756/2007

Nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 50, secondo comma, c.p.c., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, incidenter tantum da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell’atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest’ultimo è operante, ai sensi dell’art. 2945 c.c., solo se l’estinzione del giudizio viene evitata.

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Cass. civ. n. 11869/2007

In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l’obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell’art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l’indicazione dell’udienza in cui le parti devono comparire, «osservati i termini stabiliti dall’art. 163 bis del codice». Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell’art. 415 comma 5 c.p.c. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell’udienza, si verifica una nullità della vocatio in jus sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.

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Cass. civ. n. 4775/2007

A seguito di declaratoria di incompetenza e riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, il processo continua dinanzi a questo con tutte le preclusioni già verificatesi. Pertanto, chiamato tardivamente in causa un terzo innanzi al giudice originariamente adito, la chiamata in causa del terzo contenuta nell’atto di riassunzione non integra una nuova e autonoma vocatio in ius.

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Cass. civ. n. 4109/2007

Sia nel caso di ricorso ordinario ex articolo 306 n. 1 codice procedura civile — previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex articolo 111 della Costituzione a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata — sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la translatio iudicii. In tal modo si consente al processo, iniziato erroneamente davanti a un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare così com’è iniziata davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo a una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante.

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Cass. civ. n. 4749/2004

Qualora il giudice declini la propria competenza per valore, indicando il giudice competente ed operi al contempo una diversa qualificazione della domanda, il provvedimento emesso ha natura sostanziale di sentenza, e se la parte si limita a riassumere la causa dinanzi al giudice indicato come competente anziché impugnarlo, la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice è vincolante. (Nella specie, la S.C. ha tenuto ferma la decisione in cui il giudice di merito, adito per una licenza per finita locazione aveva dichiarato la propria incompetenza per valore qualificando il rapporto come di affitto di azienda, e la domanda come domanda di rilascio di azienda, atteso che le parti avevano riassunto la causa dinanzi al giudice indicato come competente senza impugnare la diversa qualificazione della domanda).

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Cass. civ. n. 2276/2001

Per la translatio iudicii prevista dall’art. 50 c.p.c., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall’art. 125 att. c.p.c., fra i quali il richiamo dell’atto introduttivo del precedente giudizio e l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.

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Cass. civ. n. 15699/2000

Il solo dispositivo della sentenza con cui il giudice adito in una controversia soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza è inidonea a far decorrere il termine previsto dall’art. 50, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente (così come il termine di trenta giorni previsto dall’art. 47, secondo comma, dello stesso codice per la proposizione dell’istanza di regolamento). Tali termini, infatti, decorrono dalla comunicazione — che ne presuppone il deposito — della sentenza completa anche della motivazione, mentre l’efficacia del dispositivo ex art. 431 c.p.c. è limitata all’ipotesi di sentenze di condanna in favore del lavoratore.

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Cass. civ. n. 12528/2000

Il giudizio instaurato dopo il regolamento di competenza della Suprema Corte, ma oltre il termine stabilito dall’art. 50 c.p.c., pur non essendo prosecuzione del precedente, non esclude che la sentenza della Cassazione conclusiva del giudizio per regolamento conservi l’efficacia di giudicato. Trattandosi, peraltro, di giudicato esterno, la parte interessata ha l’onere di eccepirlo espressamente, attesa la non rilevabilità di ufficio, e tempestivamente, senza possibilità di sollevare tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 1076/1999

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l’instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell’articolo 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell’apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all’art. 416 c.p.c., non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente.

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Cass. civ. n. 9890/1998

Con la sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito ha termine il procedimento davanti al medesimo giudice, e in tal senso detta sentenza è «definitiva», ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 1, c.p.c., con disposizione applicabile a prescindere dal tipo di incompetenza e, in particolare, anche in caso di dichiarazione di incompetenza per materia e valore che comporti il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, senza che in senso ostativo rilevi in tal caso la formulazione nell’atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell’originario atto di citazione. Nel quadro della unitarietà del processo e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio, che l’originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura.

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Cass. civ. n. 11065/1992

Dopo la sospensione del processo, in conseguenza della proposizione di istanza di regolamento di competenza, la riassunzione, con atto da notificarsi al procuratore costituitosi davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetta al termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della decisione della Suprema Corte, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del regolamento.

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Cass. civ. n. 10692/1992

Quando, a norma dell’art. 50 c.p.c. la riassunzione della causa – l’attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella forma dell’apposita comparsa, non prevista a pena di nullità, è ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di legge, la conseguente traslatio judicii comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 125 att. c.p.c. e 170 stesso codice, viene notificato l’atto riassuntivo presso il procuratore della parte già costituito innanzi al giudice incompetente.

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Cass. civ. n. 7247/1992

La tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, determina l’estinzione del processo soltanto allorché essa sia stata eccepita dalla parte interessata, a norma dell’art. 307 c.p.c., prima di ogni altra sua difesa.

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Cass. civ. n. 5117/1989

A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all’art. 383 c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell’art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att., e cioè mediante notificazione dell’atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest’ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell’atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.

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Cass. civ. n. 7290/1986

Qualora, in sede d’appello avverso sentenza del pretore in causa di lavoro, il tribunale adito rilevi la propria incompetenza per territorio (nella specie, in base ai principi sul foro erariale), e rimetta le parti davanti ad altro tribunale, la riassunzione del giudizio davanti a quest’ultimo è soggetta al termine semestrale di cui all’art. 50 c.p.c., mentre resta esclusa l’applicabilità del minor termine contemplato dall’art. 428 c.p.c., riguardante la sola ipotesi della traslatio judicii per ragioni di competenza di primo grado.

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Cass. civ. n. 2679/1984

Il termine minimo di trenta giorni da assegnare alla parte per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente, deve essere effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell’atto; ne consegue che la decorrenza di tale termine non può essere fissata dal giudice (a quo) con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza, che è atto interno della cancelleria, di cui la parte non ha notizia, e, nel caso, tale statuizione deve considerarsi tamquam non esset e la tempestività della riassunzione va accertata avendo come dies a quo quello della comunicazione della decisione, la quale costituisce l’atto con cui viene portata a legale conoscenza delle parti interessate la giuridica esistenza del provvedimento, ponendole così in condizione, da quel momento, di provvedere alla riassunzione.

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Cass. civ. n. 6206/1982

Il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., decorre dalla data di comunicazione della sentenza, che abbia dichiarato l’incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, ma non già dal momento del passaggio in giudicato della decisione.

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Cass. civ. n. 5275/1982

A seguito di declaratoria d’incompetenza del giudice ordinariamente adito, l’atto di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (art. 50 c.p.c.) deve essere notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., al procuratore costituito, e, pertanto, ove notificato alla parte personalmente, è inidoneo alla valida instaurazione del rapporto processuale nella fase di riassunzione, salvo che il destinatario della notificazione medesima si costituisca anche in tale fase.

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