Art. 50 – Codice di procedura civile – Riassunzione della causa
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [44, 49] avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [disp. att. 125].
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [307, 310, 393].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1812/2025
Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione
Cass. civ. n. 34356/2024
In tema di valutazione della prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato anche in caso di ritrattazione, laddove il giudice, apprezzandone favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornisca ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, e debba ritenersi inverosimile la successiva ritrattazione.
Cass. civ. n. 32355/2024
L'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima.
Cass. civ. n. 30702/2024
In tema di ordinamento penitenziario, le modifiche legislative successive ai fatti per i quali è intervenuta condanna che rendano più gravoso l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari "extra moenia", assoggettando il condannato ad un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. (Fattispecie relativa a istanza di ammissione alla semilibertà presentata da detenuto per fatti commessi nel vigore delle disposizioni introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabili le successive modifiche legislative, in concreto deteriori in relazione alla situazione individuale dell'istante).
Cass. civ. n. 27136/2024
In tema di misure alternative alla detenzione, l'avvenuta espiazione di una parte della pena è condizione di ammissibilità della domanda, e deve, pertanto, sussistere all'atto della sua presentazione, non assumendo efficacia sanante "ex post" la maturazione del prescritto limite nelle more tra il deposito dell'istanza e il momento della decisione.
Cass. civ. n. 23096/2024
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 17400/2024
Nel regime anteriore alla riforma di cui alla l. n. 69 del 2009, il decreto che provvede sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico della pubblica amministrazione e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa, con conseguente inapplicabilità, in caso di pronunzia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del principio della translatio iudicii.
Cass. civ. n. 16659/2024
In tema di abuso di ufficio, ai fini della configurabilità del reato, ha efficacia retroattiva il disposto innalzamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all'indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto di detta successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000,00, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000,00.
Cass. civ. n. 13379/2024
In tema di procedimento in appello, il giudice che perviene a una decisione di condanna, diversamente apprezzando le dichiarazioni dibattimentali rese da un perito o da un consulente tecnico, è tenuto, nel caso si tratti di prove decisive, alla rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto perito o consulente.
Cass. civ. n. 12818/2024
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).
Cass. civ. n. 10760/2024
In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse).
Cass. civ. n. 10521/2024
In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.
Cass. civ. n. 9817/2024
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 5637/2024
La cartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento.
Cass. civ. n. 1759/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta una seconda richiesta di emissione di decreto penale di condanna sul presupposto che quella presentata in precedenza, non accolta, abbia consumato il potere del pubblico ministero di esercizio dell'azione penale, posto che, per effetto della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, quest'ultimo è reintegrato nella totalità delle attribuzioni conferitegli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen. con riguardo all'esercizio della stessa e alle sue modalità.
Cass. civ. n. 46078/2023
In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
Cass. civ. n. 39832/2023
In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.
Cass. civ. n. 38713/2023
La mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non preclude la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello, atteso che gli strumenti di integrazione, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 cod. proc. pen. e che consentono l'esercizio di poteri ufficiosi, non sono tra loro "collegati", potendo il giudice di ogni grado valutare la completezza del quadro probatorio disponibile.
Cass. civ. n. 36312/2023
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Cass. civ. n. 35365/2023
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 34670/2023
Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
Cass. civ. n. 33648/2023
L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatta salva la previsione di cui all'art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 32559/2023
È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 30019/2023
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione, collegiale o monocratica, del giudice costituisce, ai sensi degli artt. 50 quater e 161, comma 1, c.p.c. (norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione senza comportare la rimessione al primo giudice, se quello dell'impugnazione è anche giudice del merito; pertanto, nel giudizio tributario d'ottemperanza (in cui il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte di cassazione ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992), il vizio di costituzione del giudice determinante la nullità della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la S.C. giudice del merito.
Cass. civ. n. 28572/2023
La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.
Cass. civ. n. 27382/2023
Integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia e fosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali", ancorché avesse reso informazioni solo in fase di indagini preliminari).
Cass. civ. n. 27039/2023
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.
Cass. civ. n. 25891/2023
In tema di IVA su merce importata, l'obbligo di applicazione dell'imposta, con conseguente diritto alla detrazione degli aventi causa dal primo cessionario, sorge solo al momento della giuridica immissione della merce nel territorio dello Stato attraverso la procedura di sdoganamento, comportante l'accettazione dall'autorità doganale della dichiarazione all'importazione effettuata dal presentatore della merce, indipendentemente dal fatto che la fattura sia già stata emessa e che la merce si trovi già, fisicamente, in Italia, in quanto solo nel suddetto momento sorge il presupposto impositivo, per effetto della nazionalizzazione.
Cass. civ. n. 24438/2023
In tema di misure alternative, la semilibertà cosiddetta surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, terzo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, può essere concessa anche nel caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater, della medesima legge.
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 23553/2023
In tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 18507/2023
Il beneficio previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della l. n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950, spetta anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. di settore del 31.3.1999, non potendosi disconoscere l'operatività di benefici previsti da pregresse disposizioni speciali aventi valore di legge, non implicitamente abrogate, vieppiù in considerazione del rilievo che l'abolizione espressa è stata poi successivamente disposta con l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008.
Cass. civ. n. 16768/2023
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni.
Cass. civ. n. 15403/2023
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.
Cass. civ. n. 15071/2023
In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale.
Cass. civ. n. 9224/2023
All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Cass. civ. n. 8159/2023
La liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ" deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall'art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di "avaria", da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.
Cass. civ. n. 6342/2023
L'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario è subordinata al rispetto dei requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 50 e 51 del r.d. n. 1736 del 1933, richiamati dal successivo art. 55, comma 1; ne consegue che tale efficacia non compete all'assegno recante una data insuperabilmente incerta, impedendo quest'ultima di stabilire se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, oltre che di individuare la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un assegno nel quale l'anno di emissione risultava essere stato corretto da "2015" a "2016").
Cass. civ. n. 5049/2023
In tema di misure alternative, la semilibertà è subordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato, che possono possono essere ravvisate anche nel caso in cui l'attività lavorativa proposta non sia retribuita.
Cass. civ. n. 3544/2023
Nell'abuso di ufficio la violazione di legge rappresenta un presupposto di fatto che non integra il delitto, con la conseguenza che tale requisito deve essere valutato con riferimento al tempo in cui il fatto è stato commesso, ed è irrilevante ex art. 2 cod. pen. la modifica sopravvenuta della disposizione di legge. (Fattispecie in cui l'imputato nella qualità di segretario comunale ha violato la procedura di affidamento diretto di un servizio pubblico mediante l'artificioso frazionamento del valore delle prestazioni di servizi in importi inferiori alla somma di 40.000 euro, successivamente elevata a 150.000 euro ex art. 50, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Cass. civ. n. 3157/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 50, comma 3, del Tuir nella parte in cui escludono l'applicabilità ai compensi percepiti dai giudici di pace della detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente, poiché la retribuzione connessa al rapporto di lavoro subordinato ha, in base alla disciplina costituzionale e ordinaria, presupposti e finalità differenti da quelli del compenso per l'esercizio di pubbliche funzioni e ciò giustifica la diversità del trattamento fiscale.
Cass. civ. n. 2540/2023
L'art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998, escludendo illegittimamente dall'applicazione degli obblighi di preconfezionamento ed etichettatura il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito, deve essere disapplicato in quanto emanato in carenza di potere, giacché il potere conferito al governo dall'art. 50 della l. n. 146 del 1994 non comprendeva la possibilità di introdurre una disciplina di esclusione dei prodotti importati dall'unione europea dall'applicazione del d.P.R. n. 502 del 1998 ed era stato previsto al solo scopo di conformare l'ordinamento interno alla normativa eurounitaria.
Cass. civ. n. 1956/2023
In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).
Cass. civ. n. 884/2023
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 651/2023
di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Cass. civ. n. 197/2023
Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato).
Cass. civ. n. 15652/2022
In tema di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove esse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento.
Cass. civ. n. 1121/2022
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/2020).
Cass. civ. n. 41230/2021
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019).
Cass. civ. n. 5542/2021
Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2014).
Cass. civ. n. 13860/2020
La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/09/2017).
Cass. civ. n. 12313/2019
Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.
Cass. civ. n. 11204/2019
Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.
Cass. civ. n. 9915/2019
Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).
Cass. civ. n. 9683/2019
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della L. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.
Cass. civ. n. 2033/2017
L'omessa fissazione, ad opera del giudice di merito, del termine per operare la riassunzione a seguito di provvedimento di incompetenza, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo all'uopo il termine ex art. 50 c.p.c., destinato a trovare applicazione anche allorché si tratti di pronunzia resa ai sensi dell'art. 427 c.p.c.
Cass. civ. n. 20105/2015
Il principio della "translatio iudicii" si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009.
Cass. civ. n. 19773/2015
In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente.
Cass. civ. n. 14369/2015
Intervenuta una pronuncia declinatoria della competenza, il termine ivi fissato per la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente diviene irrilevante quando sia proposto regolamento ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., perché da quel momento lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Suprema Corte, qualunque essa sia (anche in rito, per declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità), sicché la riassunzione, in applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ., deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, in quello previsto dalla stessa norma.
Cass. civ. n. 15753/2014
L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 6512/2014
Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. — posto in essere malgrado la pednenza di impugnazione avverso la suddetta decisione — innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo al corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante.
Cass. civ. n. 4215/2014
Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 11234/2013
A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.
Cass. civ. n. 6691/2013
La disciplina della "translatio iudicii", di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riguarda esclusivamente la decisione delle questioni di giurisdizione e non trova applicazione con riferimento alle questioni di competenza; ne consegue che è inammissibile il ricorso in riassunzione di domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposto, al fine di ottenere il trasferimento del rapporto processuale, davanti alla medesima corte d'appello la quale, già in precedenza adita con identica domanda, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed individuato come competente altra corte, rimanendo tale individuazione irretrattabile ove non impugnata dall'interessato, senza che venga così sottratta l'effettività della tutela del diritto della CEDU, in quanto rimessa, piuttosto, al giudice stabilito dalle regole interne di competenza.
Cass. civ. n. 8723/2012
Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiari la propria incompetenza "ratione materiae" e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest'ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il rito applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia come agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella specie la controversia rientrasse effettivamente tra quelle agrarie.
Cass. civ. n. 6823/2010
La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 26327/2008
La sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall'art. 28 c.p.c., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.
Cass. civ. n. 23587/2008
In tema di competenza, non comporta nullità l'omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l'articolo 50, primo comma, c.p.c. prevede che, in tale caso, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Cass. civ. n. 8806/2008
L'avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura ad litem atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura.
Cass. civ. n. 7392/2008
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite.
Cass. civ. n. 24444/2007
In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un atto di citazione dinanzi al tribunale che richiamava tutte le pregresse vicende processuali e in particolare l'atto di citazione dinanzi al pretore, la domanda riconvenzionale dei convenuti eccedente la competenza per valore del giudice adito, la sentenza di incompetenza emessa dal pretore contenente la fissazione dei termini per la riassunzione dinanzi al tribunale, aveva escluso potesse qualificarsi l'atto come di riassunzione in difetto di una espressa dichiarazione, contenuta nell'atto, in tal senso).
Cass. civ. n. 15756/2007
Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, incidenter tantum da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.
Cass. civ. n. 11869/2007
In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, «osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis del codice». Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell'art. 415 comma 5 c.p.c. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell'udienza, si verifica una nullità della vocatio in jus sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
Cass. civ. n. 4775/2007
A seguito di declaratoria di incompetenza e riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, il processo continua dinanzi a questo con tutte le preclusioni già verificatesi. Pertanto, chiamato tardivamente in causa un terzo innanzi al giudice originariamente adito, la chiamata in causa del terzo contenuta nell'atto di riassunzione non integra una nuova e autonoma vocatio in ius.
Cass. civ. n. 4109/2007
Sia nel caso di ricorso ordinario ex articolo 306 n. 1 codice procedura civile — previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex articolo 111 della Costituzione a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata — sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la translatio iudicii. In tal modo si consente al processo, iniziato erroneamente davanti a un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare così com'è iniziata davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo a una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante.
Cass. civ. n. 4749/2004
Qualora il giudice declini la propria competenza per valore, indicando il giudice competente ed operi al contempo una diversa qualificazione della domanda, il provvedimento emesso ha natura sostanziale di sentenza, e se la parte si limita a riassumere la causa dinanzi al giudice indicato come competente anziché impugnarlo, la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice è vincolante. (Nella specie, la S.C. ha tenuto ferma la decisione in cui il giudice di merito, adito per una licenza per finita locazione aveva dichiarato la propria incompetenza per valore qualificando il rapporto come di affitto di azienda, e la domanda come domanda di rilascio di azienda, atteso che le parti avevano riassunto la causa dinanzi al giudice indicato come competente senza impugnare la diversa qualificazione della domanda).
Cass. civ. n. 2276/2001
Per la translatio iudicii prevista dall'art. 50 c.p.c., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall'art. 125 att. c.p.c., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.
Cass. civ. n. 15699/2000
Il solo dispositivo della sentenza con cui il giudice adito in una controversia soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza è inidonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 50, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente (così come il termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, dello stesso codice per la proposizione dell'istanza di regolamento). Tali termini, infatti, decorrono dalla comunicazione — che ne presuppone il deposito — della sentenza completa anche della motivazione, mentre l'efficacia del dispositivo ex art. 431 c.p.c. è limitata all'ipotesi di sentenze di condanna in favore del lavoratore.
Cass. civ. n. 12528/2000
Il giudizio instaurato dopo il regolamento di competenza della Suprema Corte, ma oltre il termine stabilito dall'art. 50 c.p.c., pur non essendo prosecuzione del precedente, non esclude che la sentenza della Cassazione conclusiva del giudizio per regolamento conservi l'efficacia di giudicato. Trattandosi, peraltro, di giudicato esterno, la parte interessata ha l'onere di eccepirlo espressamente, attesa la non rilevabilità di ufficio, e tempestivamente, senza possibilità di sollevare tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 1076/1999
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente.
Cass. civ. n. 9890/1998
Con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito ha termine il procedimento davanti al medesimo giudice, e in tal senso detta sentenza è «definitiva», ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50, comma 1, c.p.c., con disposizione applicabile a prescindere dal tipo di incompetenza e, in particolare, anche in caso di dichiarazione di incompetenza per materia e valore che comporti il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, senza che in senso ostativo rilevi in tal caso la formulazione nell'atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario atto di citazione. Nel quadro della unitarietà del processo e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio, che l'originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura.
Cass. civ. n. 11065/1992
Dopo la sospensione del processo, in conseguenza della proposizione di istanza di regolamento di competenza, la riassunzione, con atto da notificarsi al procuratore costituitosi davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetta al termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della decisione della Suprema Corte, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del regolamento.
Cass. civ. n. 10692/1992
Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c. la riassunzione della causa - l'attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella forma dell'apposita comparsa, non prevista a pena di nullità, è ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di legge, la conseguente traslatio judicii comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 125 att. c.p.c. e 170 stesso codice, viene notificato l'atto riassuntivo presso il procuratore della parte già costituito innanzi al giudice incompetente.
Cass. civ. n. 7247/1992
La tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, determina l'estinzione del processo soltanto allorché essa sia stata eccepita dalla parte interessata, a norma dell'art. 307 c.p.c., prima di ogni altra sua difesa.
Cass. civ. n. 5117/1989
A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all'art. 383 c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell'art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att., e cioè mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest'ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell'atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.
Cass. civ. n. 7290/1986
Qualora, in sede d'appello avverso sentenza del pretore in causa di lavoro, il tribunale adito rilevi la propria incompetenza per territorio (nella specie, in base ai principi sul foro erariale), e rimetta le parti davanti ad altro tribunale, la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo è soggetta al termine semestrale di cui all'art. 50 c.p.c., mentre resta esclusa l'applicabilità del minor termine contemplato dall'art. 428 c.p.c., riguardante la sola ipotesi della traslatio judicii per ragioni di competenza di primo grado.
Cass. civ. n. 2679/1984
Il termine minimo di trenta giorni da assegnare alla parte per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente, deve essere effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell'atto; ne consegue che la decorrenza di tale termine non può essere fissata dal giudice (a quo) con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza, che è atto interno della cancelleria, di cui la parte non ha notizia, e, nel caso, tale statuizione deve considerarsi tamquam non esset e la tempestività della riassunzione va accertata avendo come dies a quo quello della comunicazione della decisione, la quale costituisce l'atto con cui viene portata a legale conoscenza delle parti interessate la giuridica esistenza del provvedimento, ponendole così in condizione, da quel momento, di provvedere alla riassunzione.
Cass. civ. n. 6206/1982
Il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., decorre dalla data di comunicazione della sentenza, che abbia dichiarato l'incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, ma non già dal momento del passaggio in giudicato della decisione.
Cass. civ. n. 5275/1982
A seguito di declaratoria d'incompetenza del giudice ordinariamente adito, l'atto di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (art. 50 c.p.c.) deve essere notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., al procuratore costituito, e, pertanto, ove notificato alla parte personalmente, è inidoneo alla valida instaurazione del rapporto processuale nella fase di riassunzione, salvo che il destinatario della notificazione medesima si costituisca anche in tale fase.