Cass. civ. n. 7392 del 19 marzo 2008

Testo massima n. 1


Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE