Cass. civ. n. 12174 del 9 giugno 2005

Testo massima n. 1


La norma dell'art. 50 bis c.p.c., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina — secondo quanto prevede l'art. 50 quater c.p.c. — una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c. con i motivi di gravame. L'accertamento, da parte del giudice d'appello, dell'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non rientra fra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

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