Cass. civ. n. 9967 del 23 giugno 2003

Testo massima n. 1


In tema di ricusazione, la disposizione contenuta nell'art. 53 c.p.c., che attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del collegio giudicante del Tribunale o della Corte, va interpretata nel senso che del collegio che decide sull'istanza di ricusazione non debbano comunque far parte il giudice o i giudici ricusati.

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