Art. 53 – Codice di procedura civile – Giudice competente
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 16120/2023
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.
Cass. civ. n. 4098/2017
In tema di ricusazione, ove la relativa istanza sia proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione, il conseguente procedimento camerale è regolato dall'art. 53, comma 2, c.p.c., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile "ratione materiae", rispetto a quella di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.
Cass. civ. n. 24007/2017
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.
Cass. civ. n. 9967/2003
In tema di ricusazione, la disposizione contenuta nell'art. 53 c.p.c., che attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del collegio giudicante del Tribunale o della Corte, va interpretata nel senso che del collegio che decide sull'istanza di ricusazione non debbano comunque far parte il giudice o i giudici ricusati.
Cass. civ. n. 14574/2002
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (nella specie, corte di cassazione) senza prescrivere, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale (art. 40), che quel collegio sia composto da giudici appartenenti a sezione diversa da quella del giudice ricusato, atteso che la norma impugnata è conforme al principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), prescrivendo che del collegio non faccia parte il giudice ricusato (come si evince dalla previsione della sua audizione, contenuta nel secondo comma), mentre rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario l'apprezzamento delle diverse esigenze del giudizio civile e di quello penale, che inducono a differenziare discipline dei rispettivi provvedimenti incidentali di ricusazione, anche in ordine alla determinazione dell'organo collegiale competente, senza che per ciò risulti vulnerato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.
Cass. civ. n. 1285/2002
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e in relazione all'art. 41, primo comma c.p.p., nella parte in cui dichiara non impugnabile l'ordinanza che decide sulla ricusazione; infatti, la diversità di disciplina dell'ordinanza che decide sulla ricusazione nel processo civile e nel processo penale è giustificata dalle particolari esigenze sottese a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 1113/1984
Il provvedimento sull'istanza di ricusazione, da parte del giudice indicato come competente dall'art. 53 c.p.c. (nella specie, presidente del tribunale, trattandosi di ricusazione del pretore), non trova ostacolo o preclusione nella circostanza che su tale istanza abbia già deciso lo stesso giudice ricusato, sia pure in termini di dichiarazione d'inammissibilità, tenuto conto che detto giudice ricusato si trova in situazione di carenza assoluta del potere di statuire sull'istanza medesima, sicché la sua decisione deve ritenersi giuridicamente inesistente.
Cass. civ. n. 1387/1983
L'accoglimento dell'istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all'incapacità relativa al giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato.