Cass. civ. n. 2219 del 20 aprile 1979
Testo massima n. 1
La sottoscrizione dei provvedimenti del giudice da parte del cancelliere, prevista dall'art. 57 comma secondo c.p.c. ha la sola funzione di autentica della sottoscrizione del magistrato che la precede; ne consegue che la sua mancanza non importa la nullità del provvedimento (nella specie: decreto del giudice delegato al fallimento con il quale il curatore era stato autorizzato a proporre il ricorso per cassazione), qualora il cancelliere ne abbia attestato l'avvenuto deposito, in quanto tale attestazione implica e assorbe la predetta funzione autenticatrice.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi