Cass. civ. n. 2219 del 20 aprile 1979

Testo massima n. 1


La sottoscrizione dei provvedimenti del giudice da parte del cancelliere, prevista dall'art. 57 comma secondo c.p.c. ha la sola funzione di autentica della sottoscrizione del magistrato che la precede; ne consegue che la sua mancanza non importa la nullità del provvedimento (nella specie: decreto del giudice delegato al fallimento con il quale il curatore era stato autorizzato a proporre il ricorso per cassazione), qualora il cancelliere ne abbia attestato l'avvenuto deposito, in quanto tale attestazione implica e assorbe la predetta funzione autenticatrice.

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