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Articolo 57 Codice di procedura civile — Attività del cancelliere

Articolo 57 Codice di procedura civile — Attività del cancelliere

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti [ disp. att. 28 ].

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [ 126, 130, 422; disp. att. 44 ].

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice [ 137; disp. att. 44, 46, 119 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21704/2011

Quando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare dall’annotazione del cancelliere sull’atto medesimo e dal suo inserimento nell’apposito registro cronologico, l’eventuale omissione o assoluta incertezza di tali annotazioni non può tradursi in prova del mancato o tardivo deposito, non potendosi escludere che, nonostante la menzionata omissione o incertezza, la parte abbia provveduto a depositare l’atto nel termine stabilito qualora quest’ultima circostanza risulti avvalorata da emergenze documentali oggettive. (In applicazione del ritardato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contraddittorie dichiarazioni rilasciate dalla cancelleria, la prima delle quali segnalava la mancanza di documenti e la seconda al contrario la loro presenza nel fascicolo processuale, aveva prestato fede alla seconda sulla base di molteplici risultanze analiticamente indicate in motivazione).

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Cass. civ. n. 395/1999

In ipotesi di non rispondenza al vero dei verbali redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica e, qualora egli ometta tale adempimento, le parti hanno facoltà di farne denuncia, ma non è proponibile contro tali atti la querela di falso civile, la cui esperibilità postula che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, laddove i verbali del processo, destinati a documentare le attività in esso svolte, non possono essere dal processo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione delle parti, nessuna delle quali ha su di essi qualsiasi potere dispositivo

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Cass. civ. n. 11617/1990

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza non importa l’inesistenza o la nullità dell’atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa, né, comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneità dell’atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato.

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Cass. civ. n. 3511/1979

La mancata partecipazione del cancelliere alle udienze istruttorie e la conseguente mancata sottoscrizione dei relativi processi verbali non determina nullità della sentenza che definisce il giudizio, in quanto i processi verbali relativi a tale fase del processo assolvono soltanto alla funzione di documentazione dell’attività svolta dal giudice e dalle parti, e la decisione della causa (salvo i casi eccezionali in cui si contenda espressamente sul contenuto di tale attività e l’accertamento di questo punto di fatto abbia rilevanza decisiva per la risoluzione della controversia) non dipende direttamente da tale documentazione, ma, in modo immediato, soltanto dalla discussione svolta, nel contraddittorio delle parti, nella fase collegiale, la cui regolare documentazione è, da sola, sufficiente ad escludere la nullità della sentenza per effetto di precedenti irregolarità. La nullità derivante dalla mancata partecipazione del cancelliere alle udienze istruttorie non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere denunciata nella prima difesa successiva all’udienza in cui essa si sia verificata, sempreché la parte interessata non abbia nel frattempo rinunciato, anche tacitamente, a farla valere (art. 157 c.p.c.). Tale ipotesi può verificarsi quando la parte abbia partecipato all’udienza in cui ha luogo l’assenza del cancelliere senza sollevare eccezioni, ovvero nel caso di mancata denuncia nella fase collegiale del giudizio di primo grado.

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Cass. civ. n. 2219/1979

La sottoscrizione dei provvedimenti del giudice da parte del cancelliere, prevista dall’art. 57 comma secondo c.p.c. ha la sola funzione di autentica della sottoscrizione del magistrato che la precede; ne consegue che la sua mancanza non importa la nullità del provvedimento (nella specie: decreto del giudice delegato al fallimento con il quale il curatore era stato autorizzato a proporre il ricorso per cassazione), qualora il cancelliere ne abbia attestato l’avvenuto deposito, in quanto tale attestazione implica e assorbe la predetta funzione autenticatrice.

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