Cass. civ. n. 21824 del 20 luglio 2023
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Sospensione giudiziale dell’esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti - Conseguenze in ordine all'iscrizione a ruolo avvenuta prima della sospensione - Compimento di ulteriori atti rivolti all'esecuzione - Esclusione.
In tema di esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire "in executivis" e preclude all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, la quale deve "medio tempore" arrestarsi; ne deriva che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST.