Cass. civ. n. 10443 del 21 ottobre 1998

Testo massima n. 1


Il compenso al Ctu è liquidabile con il criterio della commisurazione al tempo (cosiddette vacazioni), anziché a percentuale, per prestazioni che rientrano nelle corrispondenti tabelle di cui al D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 e successivi aggiornamenti, o ad esse analoghe, soltanto se il valore della controversia non è determinabile e pertanto il giudice del merito deve motivare al riguardo nel provvedimento di liquidazione.

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