Cass. civ. n. 9968 del 28 agosto 1992

Testo massima n. 1


L'ordinanza di sostituzione del custode di beni sequestrati (art. 66, terzo comma c.p.c.), anche con riguardo ai presupposti, quale la competenza del giudice a pronunciarla secondo i criteri di cui all'art. 65, secondo comma c.p.c., è priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

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