Cass. civ. n. 9688 del 24 settembre 1990
Testo massima n. 1
In tema di sequestro conservativo mobiliare, la competenza a sostituire il custode spetta non al giudice dell'esecuzione bensì a quello che l'abbia autorizzato avendo lo stesso i poteri di vigilanza e controllo sull'attività del custode dei beni di sequestro, ancorché la nomina sia avvenuta ad opera dell'Ufficiale giudiziario procedente.