Cass. civ. n. 23713 del 21 dicembre 2004

Testo massima n. 1


Nelle cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'altro coniuge obbligato per il mantenimento, deve escludersi l'obbligatorietà dell'intervento del P.M., vertendosi in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensì l'applicabilità di una speciale agevolazione, prevista dall'art. 156, sesto comma, c.c., per il recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.

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