Art. 70 – Codice di procedura civile – Intervento in causa del pubblico ministero
Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio [158, 397; disp. att. 2, 3]:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69];
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [713, 721, 723, 728];
4);
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [375, 379; disp. att. 137, 138].
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30718/2024
In tema di estradizione per l'estero, al fine di valutare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione in riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, la Corte di appello, ove la richiesta provenga da uno Stato in cui è perseguita anche la detenzione per uso personale, deve esaminare il titolo straniero e verificare se, dalla relativa motivazione, sia deducibile la sussistenza di un fatto penalmente rilevante per il nostro ordinamento. (Fattispecie in tema di estradizione verso la Repubblica di Albania).
Cass. civ. n. 28502/2024
In tema di impugnazioni, l'omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore non è censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 25853/2024
In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, sebbene non sia tenuta, secondo il trattato bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador del 25 novembre 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, entrato in vigore il 16 novembre 2021, a valutare autonomamente ai fini della consegna i gravi indizi di colpevolezza, deve comunque verificare, con una sommaria delibazione, che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Cass. civ. n. 25181/2024
In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22854/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.
Cass. civ. n. 21955/2024
In tema di estradizione di un cittadino dell'Unione Europea verso uno Stato terzo, lo Stato membro richiesto, nell'adempimento dell'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché possa reclamare la consegna dell'interessato con un mandato d'arresto europeo per i medesimi fatti, deve fissare un termine ragionevole scaduto il quale, in mancanza dell'emissione del mandato, potrà dare corso all'estradizione, senza essere tenuto ad attendere una decisione formale di rinuncia ad esercitare detta facoltà da parte dello Stato di cittadinanza.
Cass. civ. n. 19544/2024
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non rientra nella condizione di condannato per tale contravvenzione il soggetto nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque o due anni successivi, a seconda che questa sia relativa a delitti o contravvenzioni, non abbia commesso un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, posto che il disposto di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevede che in tali casi il reato è estinto e si estingue, altresì, ogni effetto penale della condanna.
Cass. civ. n. 19226/2024
In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.
Cass. civ. n. 17316/2024
In tema di estradizione, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata sia punito con la pena di morte. (Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Repubblica Islamica del Pakistan in relazione al reato di omicidio volontario).
Cass. civ. n. 15845/2024
In tema di malattia del lavoratore, l'art. 70 del c.c.n.l. Carta Industria del 30.11.2016 deve essere interpretato nel senso che i giorni di accesso al pronto soccorso sono esclusi dal computo nel periodo di comporto.
Cass. civ. n. 14315/2024
Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.
Cass. civ. n. 13758/2024
Gli interessi ultradecennali ex art. 1, comma 139, della l. n. 244 del 2007- maturati nel corso del giudizio che ha condotto al giudicato di condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso chiesto dal contribuente, senza riserve da parte dello stesso di far valere le ulteriori ragioni - non possono essere oggetto di un successivo ed ulteriore autonomo giudizio, neppure se introdotto dal contribuente a seguito del sollecito all'Ufficio debitore ad adempiere al relativo obbligo, restando rimessa al giudizio di ottemperanza la delimitazione dell'effettiva portata precettiva della sentenza passata in giudicato da attuare.
Cass. civ. n. 10810/2024
In tema di cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, del d.P.R. n. 542 del 1999 e nel testo anteriore all'introduzione del comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la cessione senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 è efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a condizione che la società cedente abbia già indicato nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti.
Cass. civ. n. 10719/2024
In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.
Cass. civ. n. 5309/2024
In tema di assunzioni negli enti locali della Regione Sicilia, mediante avviamento a selezione al lavoro, l'applicazione degli artt. 25 e 27 del d.P.R. n. 487 del 1994 - che prevedono l'obbligo di richiedere l'avviamento di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire - non è preclusa dalla competenza esclusiva regionale nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" di cui all'art. 14, lettera p), dello Statuto di autonomia, in quanto la Regione stessa, con l'art. 1, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ha optato per un rinvio diretto alla disciplina nazionale sul reclutamento contenuta nel d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, e quindi, per via di tale rinvio "mobile", a quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, che all'art. 70, comma 13, richiama, in tema di assunzioni e nelle parti non incompatibili, il d.P.R. n. 487 del 1994.
Cass. civ. n. 5048/2024
In materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, come la qualifica, le mansioni, il trattamento economico e normativo e il periodo di prova, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo ratione temporis applicabile - invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se siano o meno praticabili "ragionevoli accomodamenti", nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile.
Cass. civ. n. 3532/2024
In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.
Cass. civ. n. 1471/2024
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del comando quando il dipendente, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive delle organizzazioni di destinazione, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. "rapporto di servizio", in quanto il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.
Cass. civ. n. 49331/2023
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'estradizione.
Cass. civ. n. 48832/2023
In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, durante le indagini preliminari, analogamente a quanto previsto per il giudizio attraverso la formula «se occorre», l'accertamento peritale è disposto quando risulta la «necessità di provvedere», cioè ove emerga un "fumus" di incapacità processuale.
Cass. civ. n. 48467/2023
In tema di estradizione per l'estero, il difetto di rituale emissione e notificazione all'estradando del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., concernendo l'omessa citazione in giudizio del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura, determina una nullità assoluta incidente sul diritto di difesa, non sanabile dalla conoscenza "aliunde" acquisita della data d'udienza, né dalla comparizione della parte. (Fattispecie in cui l'estradando aveva ricevuto solo un avviso di cancelleria per l'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di estradizione).
Cass. civ. n. 47148/2023
In tema di estradizione verso l'estero, l'apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva della libertà personale, prevista dall'accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro, in vigore dal 9 agosto 2015, spetta alla competenza esclusiva del Ministro della giustizia, al quale è attribuita, all'esito della ritenuta estradabilità del cittadino, la decisione discrezionale sul punto.
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 35680/2023
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Cass. civ. n. 34494/2023
Presupposti - Conto bancario "corrente" - Necessità - Differenza da conto bancario chiuso anche in fatto - Natura delle rimesse - Atti di pagamento del debito - Conseguenze. In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'art. 67, comma 3, l.fall., richiedendo che queste abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 33407/2023
È ammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'agente della riscossione che non abbia provveduto, nel processo presupposto, a chiamare in causa l'ente impositore e sia rimasto inerte rispetto al comando giudiziale; tale giudizio, infatti, deve mirare a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un'integrazione e un compimento, qualora sia priva dei caratteri di puntualità e precisione, tipici del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 31588/2023
In tema di estradizione per l'estero, è causa obbligatoria di rigetto della domanda la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, ove siano allegati dall'interessato elementi concreti dai quali desumere che la consegna preluda alla violazione di diritti fondamentali della persona. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione passiva verso la Turchia, nella quale la Corte, rifacendosi ai più recenti rapporti informativi di Amnesty International e del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, ha ritenuto sussistente il rischio che, pur se indagato per reati comuni, l'estradando, soggetto di etnia curda affiliato ad un partito filo-curdo, potesse essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per motivi politici).
Cass. civ. n. 30019/2023
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione, collegiale o monocratica, del giudice costituisce, ai sensi degli artt. 50 quater e 161, comma 1, c.p.c. (norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione senza comportare la rimessione al primo giudice, se quello dell'impugnazione è anche giudice del merito; pertanto, nel giudizio tributario d'ottemperanza (in cui il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte di cassazione ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992), il vizio di costituzione del giudice determinante la nullità della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la S.C. giudice del merito.
Cass. civ. n. 29420/2023
Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali; tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.
Cass. civ. n. 27478/2023
In tema di fallimento, la tardività dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.
Cass. civ. n. 26820/2023
In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).
Cass. civ. n. 26305/2023
In sede di giudizio di ottemperanza, il versamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in favore del contribuente non costituisce pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, che preclude il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra cui quella di evitare l'esecuzione forzata ed ulteriori spese giudiziali.
Cass. civ. n. 25543/2023
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.
Cass. civ. n. 25375/2023
Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").
Cass. civ. n. 25284/2023
In caso di subappalto, la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ex art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al
Cass. civ. n. 23931/2023
Anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Cass. civ. n. 23860/2023
– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione. Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.
Cass. civ. n. 22205/2023
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.
Cass. civ. n. 21505/2023
In tema di TARSU, nel caso di immobile catastalmente intestato a un soggetto e posseduto da un terzo, che negli anni abbia anche provveduto al pagamento del tributo, trova sempre applicazione il principio dell'ultrattività della dichiarazione; ne consegue che l'amministrazione finanziaria, in ipotesi di variazione del presupposto impositivo, non può automaticamente richiedere il pagamento del tributo al solo intestatario catastale ma è tenuta, ai fini dell'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, ad effettuare una previa verifica circa l'esistenza di una dichiarazione di possesso da parte del terzo e di eventuali successive denunce di variazione.
Cass. civ. n. 21232/2023
La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.
Cass. civ. n. 21125/2023
In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.
Cass. civ. n. 19368/2023
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 18990/2023
Nel processo sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., il potere officioso del giudice - nonché quello della parte convenuta di sollecitarne l'esercizio - di dichiarare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c, l'inammissibilità della domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., resta precluso ove non sia stato esercitato alla prima udienza.
Cass. civ. n. 18675/2023
In tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d'illecito di cui all'art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del risparmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e trasparenza, onde evitare detto rischio.
Cass. civ. n. 18507/2023
Il beneficio previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della l. n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950, spetta anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. di settore del 31.3.1999, non potendosi disconoscere l'operatività di benefici previsti da pregresse disposizioni speciali aventi valore di legge, non implicitamente abrogate, vieppiù in considerazione del rilievo che l'abolizione espressa è stata poi successivamente disposta con l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008.
Cass. civ. n. 18001/2023
In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Cass. civ. n. 17644/2023
La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela).
Cass. civ. n. 17165/2023
In tema di elettorato passivo, se l'applicazione di una misura di prevenzione giustifica la incandidabilità del proposto e la decadenza di diritto dalla carica (e la nullità dell'elezione o nomina) indipendentemente da una condanna penale (definitiva o non), la sopravvenuta sentenza di assoluzione con formula piena pronunciata in relazione agli stessi fatti esclude che il soggetto possa essere dichiarato incandidabile senza una rinnovata e attuale valutazione delle circostanze poste a fondamento della originaria misura di prevenzione.
Cass. civ. n. 16801/2023
In tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza.
Cass. civ. n. 15548/2023
In tema di personale dipendente della scuola con la qualifica di ATA, il trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di un componente r.s.u. presso un istituto ubicato in una sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 (contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali) può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della r.s.u. di cui il lavoratore è componente.
Cass. civ. n. 14308/2023
In tema di opposizione al decreto di espulsione, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione sia divenuto definitivo, non è più possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato mediante espulsione amministrativa, in quanto lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell'esecuzione dell'estradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste per il trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati, anche in forza di convenzioni internazionali.
Cass. civ. n. 13841/2023
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 13425/2023
In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto, il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari.
Cass. civ. n. 13133/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo, poiché il giudice deve decidere in via autonoma sulla domanda di sostituzione, valutando unicamente se sussistano i presupposti richiesti dalla legge per il suo accoglimento. (In motivazione la Corte ha aggiunto che eventuali problemi derivanti dalla coesistenza di più titoli possono essere risolti in sede esecutiva, nei modi indicati dall'art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689).
Cass. civ. n. 12216/2023
In tema di assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile, l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato fino alla concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 898 del 1970, consente al creditore, nell'espropriazione forzata dei beni ipotecati, di far valere il suo credito soltanto nei limiti dei ratei già maturati alla data dell'intervento nella procedura e, comunque, non oltre il momento in cui il processo si chiude con la distribuzione del ricavato.
Cass. civ. n. 12124/2023
In tema di mezzadria, il mezzadro non è legittimato all'instaurazione di un giudizio petitorio, giacché titolare di un diritto di godimento personale e non reale.
Cass. civ. n. 10864/2023
piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
Cass. civ. n. 10285/2023
In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.
Cass. civ. n. 9344/2023
In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).
Cass. civ. n. 9112/2023
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Cass. civ. n. 7985/2023
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza presenta un differente onere motivazionale, che varia a seconda dei "comandi" pronunciati: se si tratta di "comandi" integrativi o chiarificatori delle statuizioni contenute nel provvvedimento - connotati da un certo tasso di discrezionalità giudiziaria - l'onere è più intenso; se si tratta di "comandi a rime obbligate" - cioè, attuativi di precise statuizioni rese in sede di cognizione o di statuizioni agevolmente integrabili o chiarificabili in base a precise disposizioni di legge - l'onere si attenua ed è tanto meno intenso quanto maggiore è la conformità del comando alla statuizione resa o alla norma sulla cui base è stata pronunciata la sentenza di cognizione.
Cass. civ. n. 6802/2023
incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.
Cass. civ. n. 4330/2023
Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645
Cass. civ. n. 3742/2023
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non sussiste un limite temporale entro cui l'imputato, per andare esente da penale responsabilità, deve fornire la prova che gli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità sono destinati ad uso legittimo, non essendogli preclusa un'utile deduzione difensiva successiva al momento della sorpresa in flagranza, fermo restando, in tal caso, l'obbligo del giudice di verificare la giustificazione tardiva, in quanto essa deve ritenersi inidonea ove non concretamente verificabile.
Cass. civ. n. 142/2023
Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.
Cass. civ. n. 27936/2020
Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015).
Cass. civ. n. 12193/2019
Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017).
Cass. civ. n. 27402/2018
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012).
Cass. civ. n. 3638/2018
Nei giudizi di separazione ed in quelli aventi ad oggetto figli minori di genitori non coniugati, il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio ma senza alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della decisione, sicché la sua mancata partecipazione non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., ma essendo l’intervento prescritto a pena di nullità rilevabile d’ufficio, il relativo vizio si converte in motivo di gravame, ex art. 161 c.p.c..
Cass. civ. n. 17024/2017
Le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell'intervento del Pubblico Ministero in primo grado ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in appello.
Cass. civ. n. 23542/2015
Nel giudizio elettorale regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 il pubblico ministero è parte necessaria, sicché, ove il regolamento preventivo di giurisdizione non risulti ad esso notificato, va disposta l'integrazione del contraddittorio, a meno che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il ricorso non risulti, in evidenza, inammissibile, traducendosi, in tal caso, in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 19711/2015
L'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.
Cass. civ. n. 11223/2014
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.
Cass. civ. n. 487/2014
Nel giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal figlio maggiorenne, il P.G. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di una controversia in materia di stato, ma non è legittimato a proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale ed essendo esercitabile solo nei casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 9548/2012
L'art. 122 del codice della proprietà intellettuale (d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che "in deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento in causa del P.M. non è obbligatorio" nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale, né il successivo art. 245, che contiene le disposizioni di carattere transitorio, ha introdotto alcun elemento di novità nell'ordinamento, con la conseguenza che le nuove disposizioni processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso relativamente agli atti da compiere successivamente alla loro entrata in vigore, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi; pertanto, non essendo più obbligatoria la partecipazione del P.M. al giudizio, a partire dal 19 marzo 2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice), questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove, come nella specie, non sia intervenuto in giudizio, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità d'integrare il contraddittorio nei suoi confronti, né l'eventuale avviso datogli dal giudice di primo grado vale a determinarne il litisconsorzio processuale necessario.
Cass. civ. n. 7423/2011
Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 8031/2006
È legittimo, perchè conforme al disposto dell'articolo 70 c.p.c. l'intervento facoltativo del P.M. in un giudizio instaurato con ricorso ex articolo 2 della legge n. 89 del 2001 diretto a ottenere l'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, atteso che, l'articolo 70 citato consente al P.M. una valutazione discrezionale circa la sussistenza di un interesse pubblico nella causa in cui intende intervenire. Tale intervento non è soggetto a particolari formalità per quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, della legge n. 89/2001.
Cass. civ. n. 23713/2004
Nelle cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'altro coniuge obbligato per il mantenimento, deve escludersi l'obbligatorietà dell'intervento del P.M., vertendosi in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensì l'applicabilità di una speciale agevolazione, prevista dall'art. 156, sesto comma, c.c., per il recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 3984/2004
Ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il pubblico ministero non è parte necessaria nei giudizi in cui venga dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, questione relativa alla illegittimità, per contraffazione, di un marchio d'impresa, o questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione.
Cass. civ. n. 19727/2003
Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
Cass. civ. n. 9085/2003
Pur essendo venuta meno, in via generale, l'obbligatorietà della presenza del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere per effetto dell'abrogazione dell'art. 796, ultimo comma, c.p.c. ad opera dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 2576/2003
In tema di intervento del P.M. nelle cause di separazione personale dei coniugi, deve escludersi la violazione dell'art. 70 c.p.c. quando risulti documentato l'intervento dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, né rileva sul piano della validità della sentenza ex art. 132 c.p.c. l'omesso visto del P.M. sulla stessa.
Cass. civ. n. 14163/2001
Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello non è causa di inammissibilità allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare — in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio — è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità di quest'ultima è assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 15346/2000
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.
Cass. civ. n. 13062/2000
In relazione alle domande concernenti la nullità (ovvero l'annullamento) e la revoca dell'adozione si verte in ipotesi di intervento obbligatorio del P.M. a norma dell'art. 70, n. 3 c.p.c.; in tali casi, tuttavia, non determina nullità della decisione il mancato intervento del P.M., ove questo sia stato, in ciascun grado del giudizio, ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni, atteso che non può costituire motivo di nullità il modo di intervento del P.M. o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli.
Cass. civ. n. 8382/2000
Le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità. Né la circostanza della partecipazione di quest'ultimo al giudizio di merito lo trasforma in parte necessaria. Ne consegue che, anche se il pubblico ministero ha concluso davanti al giudice di appello, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al procuratore generale presso la corte d'appello.
Cass. civ. n. 12456/1999
Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art. 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).
Cass. civ. n. 7352/1998
In tema di intervento in causa del P.M. (nella specie, causa matrimoniale), l'obbligo di intervento sancito con riferimento «ad ogni causa presso la Corte di cassazione», di cui al comma 2 dell'art. 70 c.p.c., non postula (attesa la eterogeneità della disposizione rispetto a quelle di cui al comma 1) un correlato obbligo di notificazione del ricorso all'organo di tale ufficio, oltre che a quello costituito presso il giudice a quo.
Cass. civ. n. 5756/1998
Ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 2 c.p.c., l'intervento del P.M. è da ritenersi obbligatorio, a pena di nullità (rilevabile di ufficio), in tutte le cause matrimoniali, ivi comprese quelle di separazione personale dei coniugi. Tale nullità, se verificatasi (come nella specie) in fase di appello, investe, interamente, tale grado di giudizio nonché la sentenza pronunciata alla sua conclusione, trattandosi di vicenda attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, senza che, in contrario, possa legittimamente invocarsi una presunta (ma in realtà insussistente) modifica del citato art. 70 quale effetto dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 che, all'art. 23, si è soltanto limitato ad estendere, ai giudizi di separazione, le regole di cui all'art. 4 della legge 898 del 1970, senza alcun riferimento all'intervento del P.M. (definito, per converso «obbligatorio» nel successivo art. 5). Ne consegue la necessità di rinnovare l'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del P.M., non essendo ipotizzabile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, stante l'effetto conservativo dell'impugnazione a suo tempo ritualmente e tempestivamente proposta.
Cass. civ. n. 11338/1997
In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 disp. att. stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.
Cass. civ. n. 1664/1997
L'art. 70 primo comma n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali.
Cass. civ. n. 807/1997
In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.
Qualora nel giudizio di primo grado sia mancata la partecipazione del pubblico ministero in causa nella quale ne è obbligatorio l'intervento ai sensi di nn. 2, 3 e 5 dell'art. 70 c.p.c. (quale nella specie un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) il giudice d'appello, rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla presso di sé e deciderla nel merito, dovendo escludersi che nelle menzionate ipotesi di cui al cit. art. 70 (diversamente da quella di cui al n. 1 dello stesso articolo) la mancata partecipazione del P.M. comporti un difetto di integrale contraddittorio e consenta pertanto l'applicazione dell'art. 354 stesso codice.
Cass. civ. n. 11198/1990
Il pubblico ministero, che interviene nel giudizio di cassazione, a norma del penultimo comma dell'art. 70 c.p.c. è tenuto a rispettare i limiti del giudizio fissati dal ricorrente, in quanto la legge gli attribuisce il solo potere di esprimere il proprio parere sulla fondatezza del ricorso e di sollevare quelle questioni che sono rilevabili di ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 2983/1990
Il potere d'impugnativa del P.M., con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, quali i sindacati (od i loro raggruppamenti), in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa.