Art. 70 – Codice di procedura civile – Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio [158, 397; disp. att. 2, 3]:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69];
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [713, 721, 723, 728];
4);
5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [375, 379; disp. att. 137, 138].

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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