Cass. civ. n. 21894 del 02 agosto 2024
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa - Rilevazione fotografica effettuata in centro abitato mediante impianto semaforico di rilevamento automatico (c.d. PARVC) - Omessa previa approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale - Contestazione differita della violazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 5 com. 3
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 lett. D CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 107
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 54