Cass. civ. n. 7416 del 5 luglio 1995

Testo massima n. 1


Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullità del brevetto per marchio d'impresa, nella quale è obbligatorio l'intervento del P.M., la nullità derivante dalla mancata notifica dell'atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata — che è il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado — non è sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d'appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimità deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l'omessa integrazione del contraddittorio.

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