Art. 72 – Codice di procedura civile – Poteri del pubblico ministero
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre [70 1], ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime [115, 190 4, 267; disp. att. 2].
Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.
Restano salve le disposizioni dell'articolo 397.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31606/2024
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
Cass. civ. n. 25162/2024
Il collegamento procedurale e funzionale tra l'occupazione d'urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all'occupazione non sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell'effetto acquisitivo della proprietà del bene all'ente pubblico per effetto dell'irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che anche in tale ipotesi, l'indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione.
Cass. civ. n. 22551/2024
La sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento è soggetta soltanto ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen., e non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado o di altre tipologie di decisioni espressamente previste.
Cass. civ. n. 20573/2024
In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.
Cass. civ. n. 18019/2024
In tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione.
Cass. civ. n. 17962/2024
In caso di prelievo salivare su minore, ospitato presso una comunità, è legittimo il consenso prestato dal responsabile della struttura, individuato come "temporaneo" tutore dello stesso, in quanto il carattere provvisorio dell'ufficio non implica una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore.
Cass. civ. n. 17491/2024
In tema di TARSU, in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, dovendo, per l'effetto, in siffatta evenienza, ritenersi abrogato in parte qua, per incompatibilità, l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui sfera operativa persiste in presenza di una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente.
Cass. civ. n. 17198/2024
Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.
Cass. civ. n. 16851/2024
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la competenza a decidere sulla necessità del mantenimento del sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva, in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto, è dell'autorità giudiziaria richiedente, poiché solo quest'ultima può stabilire se la misura sia consentita e sia ancora utile per il procedimento, mentre l'autorità giudiziaria richiesta è competente a conoscere della regolarità degli atti esecutivi e del procedimento acquisitivo del bene fino al momento in cui lo stesso viene consegnato allo Stato richiedente, momento che segna la cessazione della sua giurisdizione.
Cass. civ. n. 15517/2024
La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 11375/2024
E' appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.
Cass. civ. n. 10585/2024
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Cass. civ. n. 6645/2024
Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Cass. civ. n. 5632/2024
In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia e, in caso d'inadempimento, gli altri condividenti possono azionare i normali mezzi di soddisfazione del credito.
Cass. civ. n. 35943/2023
Il principio eurounitario di non deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali (previsto dall'art. 4, par. 1, lett. i, della Direttiva 2000/60/CE e recepito dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dall'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933) costituisce applicazione del più generale principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e può essere derogato - ai sensi dell'art. 4, par. 7, della menzionata Direttiva e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 10-bis, lett. b, del d.lgs. n. 152 del 2006 - allorquando l'impossibilità di impedire il deterioramento dei suddetti corpi idrici, da uno stato elevato ad uno buono, discenda dall'esecuzione di attività sostenibili di sviluppo umano (nel caso di specie, quella volta allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile), ferma restando la necessità di operare un bilanciamento in concreto dei valori protetti dalle fonti sovranazionali suscettibili, di volta in volta, di venire in gioco. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del TSAP di rigetto del ricorso avverso il decreto con il quale la Regione Veneto aveva negato la compatibilità ambientale del progetto volto alla derivazione delle acque di un torrente sito all'interno del Parco Regionale delle Dolomiti ampezzane, al fine della costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico, sul presupposto che l'interesse al non deterioramento di un corso d'acqua particolarmente fragile, quale quello in questione, dovesse ritenersi prevalente, all'esito del bilanciamento, su quello - parimenti tutelato a livello comunitario e internazionale - alla produzione di energia cd. "pulita").
Cass. civ. n. 35056/2023
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato; pertanto, l'inadempimento dell'Azienda legittima il predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova.
Cass. civ. n. 28955/2023
In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.
Cass. civ. n. 28536/2023
In tema di divisione, ai fini della determinazione dei lotti, la sussistenza del vincolo di inedificabilità su un'area situata in fascia di rispetto non ne comporta l'azzeramento del relativo valore, ben potendo la stessa essere oggetto di altre possibili utilizzazioni alternative a servizio e per la miglior fruibilità della porzione edificabile residua, essendo indubbio che anche la disponibilità di un'area libera può accrescere il valore della porzione adiacente.
Cass. civ. n. 28037/2023
Nel leasing traslativo risoltosi in data anteriore al fallimento e prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, come tale sottoposto all'applicazione dell'art. 1526 c.c. anziché dell'art. 72-quater l.fall., la penale contrattuale non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova; ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto; tuttavia il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione.
Cass. civ. n. 27524/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria.
Cass. civ. n. 27421/2023
Nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
Cass. civ. n. 27384/2023
La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli art. 201 e 72 della l. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia).
Cass. civ. n. 25982/2023
La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti già eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metà della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.
Cass. civ. n. 23553/2023
In tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 23511/2023
Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.
Cass. civ. n. 14308/2023
In tema di opposizione al decreto di espulsione, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione sia divenuto definitivo, non è più possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato mediante espulsione amministrativa, in quanto lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell'esecuzione dell'estradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste per il trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati, anche in forza di convenzioni internazionali.
Cass. civ. n. 10046/2023
In tema di fallimento del preponente, ove il rapporto di agenzia si sciolga, ai sensi dell'art. 72, comma 1, l. fall., per fatto concludente - con provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente -, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di entrambe le indennità.
Cass. civ. n. 7929/2023
In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.
Cass. civ. n. 2588/2023
Nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 del d.P.R. 131 del 1986, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal "de cuius" ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c.
Cass. civ. n. 1213/2023
In tema di contenzioso tributario, l'ingiunzione di pagamento sostituisce, provocandone la caducazione in via definitiva, la fattura commerciale con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha richiesto il pagamento della T.I.A.; ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione del giudizio riguardante il rapporto documentato dalla fattura, sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere.
Cass. civ. n. 15714/2019
Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 2486/2017
Il P.G. presso la Corte di cassazione è legittimato, ai sensi dell'art. 72, comma 5, c.p.c., ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, dovendo tale facoltà essere esercitata nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza, atteso che l’art. 133 c.p.c. non prevede la comunicazione al P.M. presso il giudice “ad quem” (salva l'applicazione del termine breve nel caso in cui detta comunicazione venga comunque effettuata).
Cass. civ. n. 13281/2006
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, il P.M. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può esercitare l'azione nè proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 10273/1996
Nel giudizio per il disconoscimento di paternità, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, ma è sufficiente che intervenga il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in quanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non è necessaria quando detto organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non sia, tuttavia, titolare il diritto d'impugnazione (sia perché si tratti di cause che non abbia promosso e che non avrebbe potuto proporre, sia perché, comunque, il potere di impugnazione non gli sia attribuito dall'art. 72 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7416/1995
Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullità del brevetto per marchio d'impresa, nella quale è obbligatorio l'intervento del P.M., la nullità derivante dalla mancata notifica dell'atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata — che è il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado — non è sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d'appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimità deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l'omessa integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 6856/1995
Dal disposto dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 — a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le corti d'appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica — deriva che la legittimazione dell'ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d'impugnazione, all'ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell'interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 72 c.p.c.), legittimato a proporre l'impugnazione è l'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l'impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso una sentenza della corte d'appello in tema di atti dello stato civile).
Cass. civ. n. 8862/1993
A differenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali il parere del pubblico ministero, cui fa riferimento l'art. 738, secondo comma, c.p.c., è atto doveroso, che non può essere omesso in quanto costituisce elemento essenziale del procedimento, nel processo contenzioso, ove l'art. 72 c.p.c. dispone che il P.M., interveniente nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha i medesimi poteri che competono alla parte, e che lo stesso, negli altri casi di intervento, può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande delle parti, tale organo, malgrado la natura pubblicistica dell'interesse che presiede al suo intervento, è assimilato alle altre parti circa la libertà di far valere i suoi poteri, fino al punto di legittimare il mancato esercizio dei poteri stessi.
Cass. civ. n. 7995/1990
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, in tanto deve essere fatta al P.M. presso il giudice a quo, in quanto detto organo abbia il potere di impugnativa del provvedimento ed al fine dell'esercizio dell'eventuale impugnazione incidentale. Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., non è necessaria allorché il gravame sia stato proposto avverso provvedimenti che dichiarino la efficacia in Italia di sentenze straniere rese in cause aventi ad oggetto materie diverse da quella matrimoniale, limitatamente alla quale il n. 4 della citata norma prevede il potere di impugnativa del P.M.
Cass. civ. n. 6324/1990
Anche dopo l'entrata in vigore della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) — il cui art. 5 ha abrogato implicitamente il terzo comma dell'art. 72 c.p.c. senza peraltro incidere sul potere del P.M. d'impugnare le sentenze di delibazione di pronunce di divorzi emesse da giudici stranieri — il P.M. presso la Corte di appello, come può proporre ricorso per cassazione contro le pronunce rese da tale giudice in sede di delibazione di decisioni straniere di divorzio, così, nel caso di impugnazione proposta da altre parti, deve intervenire necessariamente, pena, in caso di mancata notificazione del ricorso per cassazione nei suoi confronti e di mancata integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo stabilito dalla Corte di cassazione, l'inammissibilità del ricorso stesso.
Cass. civ. n. 3078/1986
L'integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), mentre, nelle altre ipotesi (nella specie, giudizio di accertamento della paternità naturale), le funzioni del pubblico ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a questo ultimo (a norma degli artt. 71 c.p.c., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. c.p.c.).
Cass. civ. n. 2367/1985
L'istanza di regolamento di competenza, che venga proposta dal pubblico ministero con ricorso non notificato alle altre parti del procedimento, deve essere dichiarata inammissibile, indipendentemente da ogni questione sulla sussistenza del potere d'impugnativa del P.M., in relazione alla materia, atteso che tale potere, ancorché spettante, resta comunque soggetto alle ordinarie modalità prescritte per l'esercizio del diritto d'impugnazione.
Cass. civ. n. 3149/1983
Il potere d'impugnazione del pubblico ministero, con riguardo ai procedimenti che avrebbe potuto egli stesso promuovere, quale quello per l'adozione da parte del tribunale per i minorenni di provvedimenti riconducibili nella previsione degli artt. 314 comma 6 e 333 c.c., resta soggetto alle forme che la legge stabilisce per le altre parti del processo, e, pertanto, ove si tratti di ricorso per cassazione, non può essere esercitato mediante la mera trasmissione del relativo atto alla cancelleria della Suprema Corte, senza preventiva rituale notificazione alle controparti.
Cass. civ. n. 654/1972
In caso di inattività delle parti private, nelle cause in cui al pubblico ministero è riconosciuto soltanto un potere di intervento, al medesimo non è consentito di chiedere, in via di eccezione, il rigetto della domanda. La differenza che caratterizza la tutela accordata all'interesse pubblico nelle cause che il P.M. sia legittimato a proporre, rispetto a quella per esso prevista nelle cause in cui il medesimo organo debba o possa intervenire, si esprime nella diversa rilevanza accordata a quell'interesse e si riflette nella posizione, e quindi nei poteri, dell'organo che ne è portatore nel giudizio in cui è fatto valere. Mentre il P.M. legittimato a proporre l'azione va senz'altro parificato alle altre parti, per il P.M. interveniente la qualificazione di parte va accettata con limitazioni tali da escludere che ogni volta che la legge faccia genericamente riferimento alle parti, voglia considerare parte anche l'organo pubblico, e deve compiersi invece una indagine caso per caso. Deve escludersi che il P.M. interveniente rientri tra le parti cui si riferiscono gli artt. 309 e 181 c.p.c.; il P.M. interveniente non ha la disponibilità del processo che si riconnette al potere di abbandono per inerzia di cui alle citate disposizioni. Ne consegue che, in assenza delle parti, in un giudizio di delibazione di sentenza di divorzio il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., senza dare ingresso alla richiesta di accertamento della infondatezza delle pretese avanzate dal P.M. intervenuto.
Cass. civ. n. 605/1960
Il cancelliere non è tenuto a curare la comunicazione del dispositivo della sentenza, prescritta dall'art. 133 c.p.c., all'ufficio del P.M. presso il giudice di grado superiore, che ha facoltà di impugnare la sentenza, a norma dell'art. 72 stesso codice; ma da ciò, peraltro, non deriva che il potere di quest'organo sia confinato nel termine breve dell'impugnazione, una volta che l'art. 327, di portata generale, consente alle parti che non ricevettero comunicazioni e notificazioni, di poter impugnare le sentenze nell'anno della pubblicazione, termine che è a favore anche del P.M. presso il giudice a quo se, per avventura, nessuna comunicazione fosse stata fatta nei suoi confronti. Se poi al procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Cassazione venisse data comunicazione di una sentenza di tribunale o, rispettivamente, di appello, è dalla data di comunicazione che comincia a decorrere il termine breve, previsto dall'ultimo comma dell'art. 72 in relazione all'art. 133 c.p.c. La facoltà di proporre impugnazione, prevista nel comma 5 dell'art. 72 del codice di rito, nel nuovo testo di cui alla L. n. 534 del 1950, compete all'ufficio del P.M. presso il giudice ad quem per tutte le cause matrimoniali e non soltanto per quelle nelle quali il P.M. ha legittimazione all'intervento e non all'azione. (Nella specie si trattava di annullamento della trascrizione di un matrimonio canonico).