Cass. civ. n. 7995 del 8 agosto 1990

Testo massima n. 1


La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, in tanto deve essere fatta al P.M. presso il giudice a quo, in quanto detto organo abbia il potere di impugnativa del provvedimento ed al fine dell'esercizio dell'eventuale impugnazione incidentale. Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., non è necessaria allorché il gravame sia stato proposto avverso provvedimenti che dichiarino la efficacia in Italia di sentenze straniere rese in cause aventi ad oggetto materie diverse da quella matrimoniale, limitatamente alla quale il n. 4 della citata norma prevede il potere di impugnativa del P.M.

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