Cass. civ. n. 13507 del 16 settembre 2002
Testo massima n. 1
È ravvisabile un conflitto d'interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e rispettivi genitori), ogni volta che l'incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. Pertanto, in caso di omessa nomina di un curatore speciale, il giudizio è nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio.
Testo massima n. 2
Il curatore speciale, nominato per rappresentare in sede negoziale un incapace in conflitto d'interessi con il suo rappresentante legale, è l'unico legittimato ad agire o a resistere in giudizio in suo nome nelle controversie che ne derivano.
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