Art. 78 – Codice di procedura civile – Curatore speciale
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica [11, 12, 13 c.c.] o all'associazione non riconosciuta [36 c.c.] un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante [244, 247, 273, 279 c.c.].
[omissis].
[omissis].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10540/2025
Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 25073/2024
In tema di adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, nel contenzioso che veda coinvolti solo i parenti del minore, pur non emergendo un vero e proprio conflitto di interessi tra quest'ultimo ed i genitori, è necessaria la nomina di un curatore speciale, al fine di garantire il suo migliore interesse ed interloquire circa la contrapposizione emersa tra i familiari sulla richiesta di cd. adozione mite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, nel contenzioso tra gli zii affidatari, che chiedevano l'adozione mite, e la nonna, che voleva svolgere la funzione di vicariante, ed al quale erano rimasti estranei i genitori del minore, l'una decaduta e l'altro non individuato, non era stato nominato il curatore speciale).
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 19947/2024
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la presenza di una contestazione, seppure limitata alla formazione delle quote e avanzata da un solo compartecipe, ma non recepita dagli altri, impedisce per ciò solo di definire il giudizio divisorio con ordinanza non impugnabile, ricollegando l'art. 789 comma 3 c.c. l'effetto divisorio o alla natura ricognitiva del giudice in ipotesi di mancanza di contestazioni, o all'esercizio del potere decisorio nelle forme di cui all'art. 187 c.p.c.
Cass. civ. n. 18196/2024
In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.
Cass. civ. n. 8685/2024
L'indirizzo PEC di un avvocato presente nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza può essere validamente utilizzato pure per notificare atti inerenti all'incarico di curatore speciale ad processum conferitogli ex art. 78 c.p.c. (benché non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore) anche prima prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell'avvocato, in quanto l'incarico, conferito dall'autorità giudiziaria, è connesso all'attività professionale svolta. CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter
Cass. civ. n. 30992/2023
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Cass. civ. n. 29987/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.
Cass. civ. n. 29961/2023
Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell'udienza, presuppone la sua conoscenza.
Cass. civ. n. 27524/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria.
Cass. civ. n. 26619/2023
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante
Cass. civ. n. 24300/2023
Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati; di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote.
Cass. civ. n. 23511/2023
Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.
Cass. civ. n. 22889/2023
Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.
Cass. civ. n. 21452/2023
Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost..
Cass. civ. n. 16794/2023
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 8949/2023
La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.
Cass. civ. n. 8729/2023
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Cass. civ. n. 6228/2023
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Cass. civ. n. 2829/2023
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Cass. civ. n. 2473/2023
Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 1495/2023
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la presenza di una contestazione, seppure limitata alla misura del conguaglio e in quanto non recepita dai compartecipi, impedisce per ciò solo e indipendentemente da qualsiasi altra considerazione sul merito di definire il giudizio divisorio con ordinanza, richiedendosi la pronunzia della sentenza ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c., atteso che i conguagli non hanno alcuna autonomia dalla divisione, rappresentando il riflesso della ripartizione prefigurata con il progetto, cosicché non è possibile contestarli senza contemporaneamente contestare il progetto divisionale nel suo complesso.
Cass. civ. n. 4653/2021
L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/05/2018).
Cass. civ. n. 42090/2021
In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021).
Cass. civ. n. 38883/2021
In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020).
Cass. civ. n. 21258/2020
La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI).
Cass. civ. n. 24279/2020
Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cass. n. Civ. 13069/2007, RV597293 (Rigetta, Trib. Barletta, 10/10/2005).
Cass. civ. n. 275/2020
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della l. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/07/2018).
Cass. civ. n. 9930/2019
Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).
Cass. civ. n. 23997/2019
Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/06/2017).
Cass. civ. n. 14154/2019
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Cass. civ. n. 10754/2019
Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.
Cass. civ. n. 21510/2019
Il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte. (Nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al giudice di primo grado, ex art. 354, comma 1, c.p.c., per essersi tale grado di lite, nonché il successivo giudizio di gravame, svolto senza la partecipazione necessaria di due condividenti, illegittimamente estromessi in prime cure a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ad opera dell'attore, seguita dall'accettazione degli interessati).
Cass. civ. n. 15926/2019
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Cass. civ. n. 20383/2019
In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore.
Cass. civ. n. 3497/2019
Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di vendita proposta in secondo grado, in quanto quella di assegnazione avanzata in prime cure e accolta dal giudice non era stata fatta oggetto di impugnazione ed era perciò passata in giudicato).
Cass. civ. n. 8400/2019
In tema di scioglimento giudiziale della comunione, qualora sia assegnato ad un condividente un bene di valore superiore alla sua quota, ma i conguagli da versare agli altri comunisti siano rideterminati, in riforma della pronuncia di primo grado, dalla sentenza di appello, gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data di quest'ultima pronuncia, che pone nel nulla quella di primo grado ex art. 336 c.p.c. e segna la nascita del relativo credito.
Cass. civ. n. 19172/2019
Il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni.
Cass. civ. n. 2537/2019
In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità.
Cass. civ. n. 10498/2018
In caso di condanna generica il danneggiato può, oltre alla domanda di liquidazione del danno accertato, proporne anche una volta all'accertamento ed alla liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quelli dedotti nel primo giudizio; in tal caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, mentre preclude che nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed esaminate deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla pronuncia sull'"an", non estende i suoi effetti ai danni ricollegabili a fatti diversi da quelli dedotti nel relativo giudizio. Ne consegue che, ove nel giudizio di liquidazione vengano richiesti danni non collegabili a fatti rientranti nella prima domanda, il giudice deve preliminarmente accertarne la sussistenza ed eventualmente procedere alla loro quantificazione, senza con ciò incorrere nella violazione del giudicato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2013).
Cass. civ. n. 21326/2018
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/01/2013).
Cass. civ. n. 11554/2018
La sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non potendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il minore.
Cass. civ. n. 25756/2018
Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti).
Cass. civ. n. 30161/2018
Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).
Cass. civ. n. 7472/2017
Nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio, le parti possono sottoporre a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 178, comma 1, c.p.c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resta precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 28514/2017
Qualora l'attore abbia formulato una domanda di condanna specifica, e successivamente l'abbia limitata all'"an debeatur", il giudice non incorre nel vizio di ultrapetizione se pronuncia una sentenza di condanna generica, rimettendo la liquidazione ad un separato giudizio, ove il convenuto abbia prestato il suo consenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nella fase di opposizione di un procedimento monitorio, aveva proceduto alla condanna generica, su richiesta dell'opposto e con il consenso dell'opponente). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/02/2011).
Cass. civ. n. 27140/2017
Nel giudizio davanti la Corte di Cassazione, è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie.
Cass. civ. n. 19988/2017
In tema di giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito delle memorie scritte di parte deve essere verificato con riguardo al momento in cui le stesse pervengono in cancelleria, e non a quello in cui sono spedite, non essendo applicabili le modalità di spedizione previste, in via eccezionale, solo per il ricorso e il controricorso, atteso che non sono ancora operative, per il giudizio di legittimità, le norme relative al cd. processo telematico e che, pertanto, deve essere assicurato il diritto della controparte di prenderne visione entro un tempo ragionevole.
Cass. civ. n. 30253/2017
Il curatore speciale, nominato a norma dell'art. 78 c.p.c., resta in carica finché non venga meno la situazione contingente che ne abbia reso necessaria la nomina, con la conseguenza che, non esaurendosi i relativi poteri con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta, lo stesso è abilitato non solo a proporre impugnazione contro detta decisione, ma anche a resistere all’impugnazione “ex adverso” proposta.
Cass. civ. n. 7889/2017
Il curatore speciale che venga nominato dal giudice tutelare, ex art. 320 c.c., in una situazione di conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la patria potestà, ha poteri di rappresentanza del minore identici a quelli del genitore, sicché ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione all’atto (nella specie, una donazione) per cui sia stata disposta la nomina.
Cass. civ. n. 1665/2017
In tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito.
Cass. civ. n. 13205/2017
In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.