Cass. civ. n. 21915 del 21 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rimborso parziale - Rigetto implicito della domanda di maggiori somme - Irrilevanza delle modalità di accertamento - Mancata comunicazione di rettifica al contribuente - Cristallizzazione del credito d'imposta - Esclusione.


In tema di contenzioso tributario, l'emissione del provvedimento di rimborso parziale da parte dell'amministrazione finanziaria, senza evidenziare nel testo dell'atto alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, ha pure il contenuto di rigetto implicito della domanda di restituzione di maggiori somme proposta dal contribuente, rimanendo irrilevante sia la modalità di accertamento, ex art. 36 bis o 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui sia stato quantificato il credito restitutorio, sia il previo svolgimento di un prolungato confronto delle parti, perché la valutazione definitiva circa la quantità del rimborso spettante si esprime proprio mediante la corresponsione di un rimborso parziale, senza che possa ritenersi operante la cristallizzazione del credito in conseguenza della mancata comunicazione al contribuente di una rettifica, che non è un atto dovuto da parte dell'amministrazione finanziaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23157 del 2020

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST.

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