Cass. civ. n. 23324 del 18 dicembre 2012

Testo massima n. 1


La rinuncia al mandato da parte del procuratore - come la revoca da parte del conferente - è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell'altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello "ius postulandi" in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l'anteriore procura generale "ad lites", seppure rilasciata per atto pubblico.

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