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Articolo 85 Codice di procedura civile — Revoca e rinuncia alla procura

Articolo 85 Codice di procedura civile — Revoca e rinuncia alla procura

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [ 301 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23324/2012

La rinuncia al mandato da parte del procuratore – come la revoca da parte del conferente – è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell’altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello “ius postulandi” in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l’anteriore procura generale “ad lites”, seppure rilasciata per atto pubblico.

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Cass. civ. n. 16121/2009

Per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata.

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Cass. civ. n. 23589/2004

La nomina di un nuovo difesore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà.

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Cass. civ. n. 2049/2002

La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell’art. 83 c.p.c. — quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. — purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l’atto in questione sia inammissibile poiché versato in processo contumaciale, non comunicandosi l’eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto difensivo al negozio (mandato ad litem) che contiene.

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Cass. civ. n. 2071/2002

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 5410/2001

La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell’art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. È, pertanto, nulla la notificazione dell’atto di appello, eseguita presso il nuovo difensore per il quale non risulti ancora rilasciato il mandato in sostituzione del precedente che abbia rinunciato al mandato medesimo, qualora il giudice non ne abbia ordinato la rinnovazione per le parti assenti. (Nella specie, l’atto d’impugnazione era stato notificato al nuovo difensore, ancorché dall’epigrafe della sentenza risultasse ancora il precedente; conseguentemente la S.C., enunciando il principio succitato, ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pari grado, rilevando nel contempo che, essendo ormai l’atto d’impugnazione pervenuto a conoscenza degli appellati, poi ricorrenti per cassazione, la riassunzione davanti al giudice del rinvio avrebbe reso superflua una nuova notificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 291).

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Cass. civ. n. 9294/2000

A norma dell’art. 85 c.p.c., la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato, non produce effetti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante, con la conseguenza che, in caso di inesistenza o nullità della procura al difensore nominato in sostituzione, la parte deve ritenersi ancora difesa dal procuratore revocato.

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Cass. civ. n. 10643/1997

Le vicende della «procura alle liti» sono disciplinate, dall’art. 85 c.p.c., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano — di per sé — il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue — appunto — dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma — come quelli in cui si concreta lo ius postulandi — sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all’art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.

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Cass. civ. n. 1085/1996

Il difensore che abbia rinunciato al mandato, o al quale il mandato sia stato revocato dal cliente, mentre conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell’interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d’opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio (art. 85 c.p.c.). Ne consegue che, per la circoscritta attività di ricevimento degli atti, spettano al difensore non sostituito i diritti di procuratore in base alle tariffe vigenti al momento dei singoli atti, nonché gli onorari di avvocato in base alla tariffa in vigore al momento della rinuncia o della revoca, a nulla rilevando che dopo la cessazione dell’incarico sia intervenuta altra tariffa professionale. Tuttavia, ove il difensore, nonostante la revoca o la rinuncia, abbia svolto in concreto attività difensive, dette attività, in assenza di elementi da cui desumere il ripristino del rapporto di patrocinio e salvo ratifica, possono essere inquadrate soltanto nell’istituto della gestione di affari, con conseguente applicabilità della relativa disciplina e, in particolare, dell’art. 2031 c.c.

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Cass. civ. n. 6290/1992

Con riguardo all’attività professionale di avvocati e procuratori che sono dipendenti da ente pubblico ed iscritti «nell’albo speciale annesso all’albo professionale» ed abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo senza alcuna ultrattività non rilevando in contrario il disposto dell’art. 85 c.p.c. che, nel sancire la inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura nei confronti dell’altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, non incide sui rapporti fra questi e la parte da lui rappresentata, né impedisce che l’estinzione del mandato di patrocinio, qualunque ne sia la causa, abbia fra tali soggetti effetto immediato. Ne consegue che qualora l’avvocato dipendente abbia, pur dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestato ulteriormente la propria attività professionale senza essere investito di nuovo e rituale mandato, non ha diritto, per tale opera a pretendere dall’ente la liquidazione di diritti ed onorari sulla base della tariffa professionale.

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Cass. civ. n. 2091/1992

La domanda proposta nell’udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio in ordine ad essa, ove la parte nei cui confronti la nuova domanda sia stata proposta non abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ex art. 184 c.p.c., ancorché il suo procuratore, a seguito della rinuncia al mandato, non abbia assistito all’udienza e provveduto ai successivi atti difensivi, atteso che detta rinuncia (come la revoca della procura) sono inefficaci nei confronti della controparte (art. 85 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 3346/1990

Qualora una parte sia assistita da due difensori, autorizzati a rappresentarla in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente, la comunicazione del decesso di uno dei due difensori, fatta in giudizio dall’altro difensore, il quale contemporaneamente dichiari di rinunziare al mandato, non determina l’interruzione del processo, poiché la rappresentanza processuale della parte si concentra nel procuratore superstite, che, nonostante la rinuncia, continua a rappresentarla fino alla sua sostituzione con altro procuratore.

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Cass. civ. n. 3009/1984

La rinunzia al mandato, come atto di natura processuale riferibile esclusivamente al difensore ed, inoltre, inefficace nei confronti dell’altra parte fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore stesso, non implica alcuna rinuncia all’azione né pregiudizio alcuno per la parte da quest’ultimo rappresentata, e pertanto qualora detta rinuncia venga formulata immediatamente dopo la formulazione di una riserva di appello, questa non perde la sua funzione tipica di assicurare la conservazione del diritto di impugnazione per il tempo differito.

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Cass. civ. n. 1870/1976

L’art. 85 c.p.c., il quale stabilisce che la revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerato, e cioè sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell’interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse. I rapporti interni fra procuratore e cliente, infatti, rimangono disciplinati dal cosiddetto contratto di patrocinio, con le ovvie conseguenze in tema di responsabilità del procuratore nei riguardi del cliente, il quale, d’altronde, può sempre rescindere con effetto immediato il rapporto di rappresentanza processuale provvedendo alla nomina di altro difensore.

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