Cass. pen. n. 21936 del 14 marzo 2023
Testo massima n. 1
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Collusione di cui all'art. 3 legge n. 1383 del 1941 - Concorso dell'estraneo nel reato - Possibilità - Condizioni.
In tema di collusione di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è punibile la condotta dell'estraneo che abbia consentito o aderito alla proposta collusiva, configurandosi, invece, concorso punibile nel caso di istigazione, determinazione o agevolazione idonee ad incidere, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sul perfezionamento della fattispecie.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.