Cass. civ. n. 3346 del 21 aprile 1990

Testo massima n. 1


Qualora una parte sia assistita da due difensori, autorizzati a rappresentarla in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente, la comunicazione del decesso di uno dei due difensori, fatta in giudizio dall'altro difensore, il quale contemporaneamente dichiari di rinunziare al mandato, non determina l'interruzione del processo, poiché la rappresentanza processuale della parte si concentra nel procuratore superstite, che, nonostante la rinuncia, continua a rappresentarla fino alla sua sostituzione con altro procuratore.

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