Cass. civ. n. 9242 del 12 luglio 2000

Testo massima n. 1


Nel caso di più avvocati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto a un onorario nei confronti del cliente, ma ciò in base all'opera effettivamente prestata, onde tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente e inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.

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