Cass. civ. n. 21972 del 05 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura - Delega di firma - Omessa indicazione della durata - Nullità - Esclusione - Ragioni.


La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8814 del 2019

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1

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