Cass. civ. n. 5398 del 6 ottobre 1988
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'art. 94 c.p.c., la quale contempla la condanna alle spese, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, in mancanza di distinzione fra rappresentanza in senso stretto e rappresentanza organica, anche dell'amministratore di una società), postula la ricorrenza di «gravi motivi», da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 secondo comma c.p.c.
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