Art. 94 – Codice di procedura civile – Condanna di rappresentanti o curatori

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 25410/2025

I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale).

Cass. civ. n. 25402/2025

In caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione ratione temporis applicabile, discende dall'avere egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.

Cass. civ. n. 11194/2012

In tema di condanna alle spese del giudizio del rappresentante o del curatore della parte, ai sensi dell'art. 94 cod.proc.civ., la legittimazione ad intervenire nel processo spetta al soggetto passibile, in ragione della carica rivestita e per gravi motivi, di detta condanna, da individuarsi, attesa la natura sanzionatoria dell'eccezionale disposizione, nella persona fisica che abbia rappresentato o assistito la parte principale all'epoca in cui sia stato compiuto l'atto o instaurato il rapporto, oggetto della controversia. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., con riferimento a giudizio di impugnazione della deliberazione di assemblea condominiale, ha riconosciuto la legittimazione, in veste di interventore adesivo dipendente, dell'amministratore in carica all'epoca di assunzione della delibera impugnata, del quale era stata richiesta la condanna personale alle spese, negando ogni rilievo ai successivi avvicendamenti avvenuti nel medesimo incarico).

Cass. civ. n. 3977/2003

In tema di condanna del rappresentante sostanziale o del curatore della parte delle spese, a differenza di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, la quale va esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inserisce pur sempre al potere-dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.

Cass. civ. n. 5398/1988

L'art. 94 c.p.c., la quale contempla la condanna alle spese, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, in mancanza di distinzione fra rappresentanza in senso stretto e rappresentanza organica, anche dell'amministratore di una società), postula la ricorrenza di «gravi motivi», da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 secondo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 674/1973

Nel linguaggio dei codici vigenti, sia sostanziale che di rito, con il termine «rappresentanza» viene designato non soltanto il fenomeno rappresentativo in senso proprio, contemplato dagli artt. 1387 ss. c.c., ma anche quello della cosiddetta immedesimazione organica, alla quale è quindi applicabile la disciplina positiva dettata per la rappresentanza, in difetto di una contraria indicazione letterale della legge o di una ragione di incompatibilità intrinseca tra questo fenomeno e tale disciplina. Di conseguenza, anche l'organo della persona giuridica (nella specie, l'amministrazione di una società), che la rappresenti in giudizio, può essere assoggettato alla condanna solidale nelle spese ai sensi dell'art. 94 c.p.c., tale norma riferendosi genericamente a tutti coloro che rappresentano la parte in giudizio e non offrendo quindi alcuna ragione per distinguere fra rappresentante in senso proprio e organo.

Cass. civ. n. 649/1963

L'art. 94 c.p.c. configura una responsabilità processuale sia dei rappresentanti che dei curatori e prevede la condanna di costoro, eventualmente in solido con la parte rappresentata e assistita, nei confronti dell'avversario vincitore. Ciò trova la sua ratio nella considerazione che i predetti pur non assumendo nel processo la veste di parte, esplicano, tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, onde anche per essi si è ravvisato valido e operante il principio generale della soccombenza. La condanna personale alle spese di chi rappresenta o assiste la parte in giudizio è, peraltro, condizionata al concorso di gravi motivi che il giudice deve pur sempre individuare nella loro concreta esistenza specificamente, identificandoli o con la trasgressione di quel dovere di probità e lealtà, imposto alle parti dall'art. 88 c.p.c. ed espressamente richiamato dall'art. 92 c.p.c. ai fini del carico delle spese processuali, o con la mancanza di quella normale prudenza che, secondo il disposto dell'art. 96 comma secondo c.p.c., caratterizza la responsabilità aggravata della parte.

Cass. civ. n. 554/1962

La disposizione contenuta nell'art. 94 c.p.c., presuppone che colui, che è condannato alle spese giudiziali in proprio, abbia effettivamente la rappresentanza del soggetto che è parte in senso sostanziale, ovvero che sia intervenuto in giudizio per assistere il soggetto parzialmente capace (il quale ha la capacità processuale). In tali ipotesi, la legge per «gravi motivi» (ad es. perché il rappresentante ha agito in giudizio con leggerezza, o con colpa, ecc.), consente eccezionalmente di tenere responsabile per le spese il rappresentante medesimo, anziché il rappresentato, oppure di tenerli entrambi responsabili in solido. Tale norma eccezionale presuppone necessariamente che un rappresentato vi sia, tanto che, se il giudice non si vale della facoltà, di cui all'art. 94 c.p.c., condannato alle spese, quale soccombente, è il rappresentato medesimo.

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