Cass. civ. n. 220 del 04 gennaio 2024

Testo massima n. 1


ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero cattolico - Rilevanza ai fini dei limiti reddituali per la concessione dell'assegno mensile d'invalidità civile - Computabilità - Fondamento.


Ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile disciplinato dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, occorre tenere conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lett. a), e 34, comma 1, della l. n. 222 del 1985, n. 222, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione, in difetto di previsioni di diverso tenore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4871 del 1996

Normativa correlata

Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Legge 20/05/1985 num. 222 art. 24
Legge 20/05/1985 num. 222 art. 33
Legge 20/05/1985 num. 222 art. 34 com. 1

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