Cass. civ. n. 2203 del 22 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI Lesione al diritto alla "serenità personale e familiare" - Danno non patrimoniale in "re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Fattispecie.


In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana, causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravità del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del "rischio frana" nell'ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21649 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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