Cass. civ. n. 22068 del 05 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici per calamità naturali - IVA - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le agevolazioni fiscali previste in favore di persone colpite da calamità naturali non sono applicabili in materia di IVA, in quanto il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme corrisposte non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE