Cass. civ. n. 8184 del 6 ottobre 1994
Testo massima n. 1
In forza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (artt. 112 c.p.c.), il giudice adito con una domanda di indennizzo per indebito arricchimento non può accogliere la domanda a diverso titolo, ed in particolare a titolo di adempimento contrattuale o di negotiorum gestio, poiché l'azione di arricchimento senza causa diverge da queste ultime sia per il petitum — costituito dall'indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita — che per la causa petendi, ossia per i fatti giuridici posti a suo fondamento.