Cass. civ. n. 544 del 16 gennaio 2004

Testo massima n. 1


In tema di arbitrato internazionale, l'art. 832 c.p.c. (aggiunto dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 25), nell'indicare il criterio oggettivo per la qualificazione dell'arbitrato come internazionale nella esecuzione all'estero di «una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce», fa riferimento all'esecuzione di parte significativa delle prestazioni rispetto alle altre parti pur funzionali al perseguimento degli interessi posti a base del contratto, senza richiedere che, nell'ambito del rapporto nel suo complesso, quelle eseguite all'estero ne rappresentino la parte preponderante o principale.

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