Cass. civ. n. 10704 del 28 ottobre 1993
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In forza dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con L. n. 62 del 1968, la clausola compromissoria per arbitrato estero è valida quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti ovvero a uno scambio di lettere o telegrammi, con la conseguenza che non è operante qualora sia contenuta soltanto in ordini provenienti dall'acquirente straniero che non risultano accettati dal venditore italiano con lettera né con telegramma.
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