Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Iscrizione ipotecaria - Impugnazione - Pluralità di atti prodromici definitivi - Deducibilità di vizi derivati - Limiti - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.