Cass. civ. n. 2211 del 30 gennaio 2025
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 337