Cass. civ. n. 22114 del 05 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accise - Avviso ex art. 14, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Sospensione ex art. 2-quater, comma 1-bis, del d.l. n. 564 del 1994 - Impugnazione immediata dell'atto sospeso - Interesse ad agire - Sussistenza.


In tema di accise, la facoltà, riconosciuta al contribuente dall'art. 2-quater, comma 1-quinquies, del d.l. n. 564 del 1994, conv. dalla l. n. 656 del 1994, di impugnare l'avviso di pagamento (previsto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, così come modificato dall'art. 1, lett. q), del d.lgs. n. 48 del 2010, applicabile ratione temporis) già sospeso dall'amministrazione, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 2-quater, unitamente all'atto modificativo o confermativo successivamente adottato dall'amministrazione non esclude di per sé l'interesse a impugnare, in via immediata, l'atto sospeso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3049 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1
Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 1 PENDENTE
Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1
Decreto Legisl. 29/03/2018 num. 48 art. 1 lett. Q

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