Cass. civ. n. 22115 del 05 agosto 2024

Testo massima n. 1


CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Risoluzione Banca delle Marche ex d.lgs. n. 180 del 2015 - Domanda risarcitoria per responsabilità in materia di servizi di investimento finanziario da parte della banca risolta - Legittimazione passiva dell'ente-ponte - Esclusione - Ragioni.


A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento; ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 33416 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 43
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE