Cass. civ. n. 22134 del 05 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Esenzione ex art. 52, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 504 del 1995 - Processi mineralogici - Nozione - Fattispecie.


In tema di accise sull'energia elettrica, i processi mineralogici, che consentono di usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995, sono quelli che realizzano processi di riduzione chimica, elettrolitici, metallurgici e mineralogici, impiegati nelle attività che lavorano materie prime, quali roccia, vetro o metallo, per ottenere un prodotto semilavorato o finito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che non aveva riconosciuto il diritto all'esenzione per l'energia elettrica utilizzata per la produzione del feldspato di potassio, non richiedendo per la sua realizzazione un processo mineralogico, ma trattandosi di mera attività estrattiva del minerale, senza alcuna trasformazione dello stesso).

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Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2

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