Cass. civ. n. 22141 del 24 luglio 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE Indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Riduzione alla metà - Condizioni - Accordo di stabilizzazione stipulato alla data di cessazione del rapporto - Possibilità concreta per il lavoratore di aderirvi - Necessità.
In materia di contratto a tempo determinato, la possibilità della riduzione alla metà del limite massimo dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, in dipendenza della applicabilità al lavoratore di accordi di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della stessa legge, deve essere verificata con riferimento alla data della cessazione del rapporto ed è subordinata all'effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire, in tale momento, ad un accordo di stabilizzazione e non, invece, alla mera circostanza della stipula, in assoluto, di accordi di stabilizzazione da parte del datore di lavoro.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST.