Cass. civ. n. 2487 del 1 luglio 1976
Testo massima n. 1
Nell'actio negatoria servitutis, la qualità di proprietario del fondo, in ordine al quale si nega l'esistenza della servitù, costituisce presupposto essenziale della legittimazione ad agire.
Nell'actio negatoria servitutis, la qualità di proprietario del fondo, in ordine al quale si nega l'esistenza della servitù, costituisce presupposto essenziale della legittimazione ad agire.