Cass. civ. n. 22183 del 06 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Procedimento ex art. 30 d.lgs. n. 150 del 2011 - Oggetto - Domanda proposta nel giudizio straniero in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento - Esclusione - Valore della causa - Indeterminabilità.


Il procedimento ex art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67, comma 2, della l. n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione di efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che detta istanza, non essendo suscettibile di traduzione in termini pecuniari, deve considerarsi di valore indeterminabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30732 del 2017

Normativa correlata

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 com. 2
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 30

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