Cass. civ. n. 5637 del 8 novembre 1984
Testo massima n. 1
Quando gli arbitri sono stati autorizzati a pronunciare secondo equità, essi sono svincolati, nella formazione del loro giudizio ai fini della decisione della controversia, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e di opportunità, che risultino i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, e ciò necessariamente importa, ai sensi dell'art. 829, comma secondo, ultima parte, c.p.c., che sia preclusa l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o in generale per errores in iudicando. Il lodo, tuttavia, resta pur sempre impugnabile per i vizi in procedendo indicati nel primo comma dell'art. 829 c.p.c., ed inoltre la pronuncia secondo equità non implica assoluta libertà ed arbitrio, anche gli arbitri di equità essendo tenuti in ogni caso ad osservare le norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate in vista di interessi generali, e come tali non derogabili dalla volontà delle parti né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
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