Cass. civ. n. 22227 del 06 agosto 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità - Aumento dell'età pensionabile in conseguenza dell'incremento dell'aspettativa di vita - Applicabilità - Fondamento.


La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 31001 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST.
Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 22 ter com. 2 CORTE COST.
Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 13 CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

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