Cass. civ. n. 2223 del 30 gennaio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Condizione di fallibilità ex art. 15, comma 9, l.fall. - Accertamento - Modalità - Documenti prodotti in sede di reclamo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.


La condizione di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l.fall. deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento e va accertata sulla base delle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, non essendo rilevanti i documenti eventualmente prodotti nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. per dimostrare il venir meno della predetta condizione, anche se formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante l'allegazione, soltanto in sede di reclamo, dei documenti attestanti l'adesione della società debitrice alla definizione agevolata di debiti tributari, in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, dopo che la stessa società non si era costituita avanti al primo giudice).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16683 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 15 com. 9
Legge Falliment. art. 18

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