Cass. civ. n. 22233 del 06 agosto 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO Appalto di servizi fittizio - Obbligo dell'utilizzatore di operare le ritenute - Esperimento dell'azione di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente da parte del lavoratore - Irrilevanza.


In caso di appalto di servizi meramente fittizio, l'appaltante, in quanto utilizzatore della prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore, assume l'effettiva qualità di datore di lavoro ed è, pertanto, gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, indipendentemente dall'avere o meno il singolo lavoratore esercitato, con esito positivo, l'azione ex art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro direttamente con l'appaltante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31720 del 2018

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 1
Cod. Civ. art. 1655

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