Cass. civ. n. 22261 del 06 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessioni intracomunitarie - Onere di diligenza e prudenza del cedente - Art. 41 del d.l. n. 331 del 1993 - Scopo - Contenuto.


In tema di cessioni intracomunitarie, l'onere di diligenza e prudenza - che, ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, grava sul cedente per prevedere e prevenire possibili illeciti a valle - si accentua quando emergono anomalie rispetto a prassi ordinarie (nella specie, la conduzione di trattative con il futuro legale rappresentante di una costituenda società) e deve avere riguardo all'effettività, operatività, serietà e solidità del cessionario, al fine di ricavarne un complessivo giudizio di affidabilità, attraverso un'indagine che non sia limitata alle risultanze formali, quali l'esistenza e la validità della partita IVA, ma che si estenda alla reale situazione economico-patrimoniale, scandagliando le strutture, la patrimonializzazione, la clientela e la reputazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22333 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41
Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

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