Cass. pen. n. 22282 del 07 maggio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Contratto di partenariato pubblico privato - Organismo di diritto pubblico o società mista ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 175 del 2016 di uno dei soggetti interessati - Necessità - Ragioni.


Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, avente ad oggetto la designazione della parte privata in un rapporto di partenariato pubblico privato, è necessario che almeno uno dei soggetti coinvolti nella operazione possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico o, in mancanza dei relativi requisiti, quale società a partecipazione mista, costituita allo specifico fine di gestire una operazione di partenariato pubblico ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tali ipotesi, il rapporto rientra nel novero dei contratti soggetti alla procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente, sicché è individuabile quale oggetto di mercimonio un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 44142 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 319
Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 PENDENTE

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